Ordinanza del Presidente del Tribunale del 27 giugno 2022 – Usmanov / Consiglio
(causa T‑237/22 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»
1. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 14-17) |
2. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria (Artt. 268 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 20, 26, 29-31, 33, 34, 46) |
3. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Persone o entità che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina – Prevalenza degli interessi perseguiti dal Consiglio sugli interessi finanziari del ricorrente [Art. 3, § 1 e 5, TUE; Art. 278 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, art. 6, comma 2, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/337] (v. punti 38, 49, 51-57) |
4. |
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Nesso causale tra il danno lamentato e l’atto impugnato (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 42) |
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |