Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 giugno 2022 –
Ismailova / Consiglio
(causa T‑234/22 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»
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                1.  | 
            
                Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 14‑17)  | 
         
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                2.  | 
            
                Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 18‑20)  | 
         
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                3.  | 
            
                Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 32)  | 
         
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                4.  | 
            
                Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza prima facie [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/528; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, e 2022/581] (v. punti 34‑38)  | 
         
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                5.  | 
            
                Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Persone o entità che forniscono un sostegno materiale o finanziario attivo ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e alle persone ad essi associate – Prevalenza degli interessi perseguiti dal Consiglio sugli interessi del ricorrente [Art. 3, §§ 1 e 5, TUE; art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 151, § 2, e 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/582; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330, e 2022/581] (v. punti 42, 44‑51)  | 
         
Dispositivo
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                1)  | 
            
                La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.  | 
         
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                2)  | 
            
                Le spese sono riservate.  |