ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

13 maggio 2022 (*)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle conserve vegetali – Decisione che infligge un’ammenda – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑59/22 R,

Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. con sede a San Lazzaro di Savena (Italia),

Conserves France, con sede in Tarascon (Francia),

rappresentate da L  Di Via, M. Petite, L. Tresoldi e E. Belli, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Baches Opi, F. Jimeno Fernández e C. Sjödin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2021) 8259 final della Commissione, del 19 novembre 2021, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Le ricorrenti, la Conserve Italia – Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (in prosieguo: la «prima ricorrente») e la sua controllata Conserves France (in prosieguo: la «seconda ricorrente»), fanno parte di un gruppo operante nel settore della trasformazione alimentare.

2        Il 19 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2021) 8259 final della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40127 – Conserve vegetali) (in prosieguo: la «decisione impugnata», con la quale ha constatato che dal 15 marzo 2000 al 1° ottobre 2013 le ricorrenti avevano preso parte, con altre tre imprese, a un’intesa relativa alla fornitura di taluni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o operatori del settore della ristorazione nel SEE. In particolare, la Commissione ha constatato che, per oltre 13 anni, le ricorrenti e gli altri partecipanti all’intesa avevano fissato prezzi, concordato quote di mercato e volumi di vendita, ripartito clienti e mercati, scambiato informazioni commerciali sensibili e coordinato le risposte alle gare d’appalto.

3        Con l’articolo 2, primo comma, della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti un’ammenda di EUR 20 000 000 per la loro partecipazione all’infrazione, di cui esse sono responsabili in solido. Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, di tale decisione, entro sei mesi dalla notifica della decisione impugnata l’ammenda deve essere accreditata su un conto bancario intestato alla Commissione. Ai sensi dell’articolo 2, quarto comma, di detta decisione, in caso di ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti possono prevedere la copertura dell’importo dell’ammenda alla data di scadenza o con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o con il pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda.

4        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2022, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della parte della decisione impugnata relativa al calcolo dell’ammenda.

5        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, le ricorrenti hanno presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiedono che il presidente del Tribunale voglia:

–        in via principale, concedere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata;

–        in subordine, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata per l’importo eccedente EUR 5 697 720, senza interessi e fideiussione; e

–        condannare la Commissione alle spese.

6        Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2022, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

7        Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. L’articolo 278 TFUE sancisce, tuttavia, il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, in quanto gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

8        L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».

9        Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, occorre che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Detti presupposti sono cumulativi, cosicché le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno di essi. Se del caso, il giudice del procedimento sommario procede, altresì, al bilanciamento degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

10      Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno verificati tali diversi presupposti, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

11      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

12      Nelle circostanze della presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza.

13      A tal riguardo, occorre ricordare che lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dal giudice dell’Unione. Per conseguire tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata, in generale, in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che sia cagionato un danno grave e irreparabile alla parte che richiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso di merito senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

14      È alla luce di detti criteri che occorre esaminare se le ricorrenti siano pervenute a dimostrare l’urgenza.

15      Nel caso di specie, per dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno, in primo luogo, le ricorrenti sostengono che l’eventuale pagamento dell’ammenda, anche solo a titolo provvisorio, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica delle circa 350 imprese agricole associate che hanno conferito i prodotti oggetto dell’intesa e che sarebbero tenute a pagare, in media, un importo pro‑capite sproporzionato di circa EUR 57 000, il che avrebbe effetti negativi su produzione, redditi e occupazione in tutta la catena di produzione. Infatti, a causa della separazione tra comparti agricoli, al pagamento dell’ammenda sarebbero chiamate soltanto le circa 350 (su 14 000) imprese agricole associate che hanno conferito i prodotti interessati dall’infrazione.

16      Secondo le ricorrenti, è quindi la redditività economica di queste circa 350 imprese agricole, e non quella del consorzio complessivamente inteso che caratterizza la struttura cooperativa della prima ricorrente, a dover essere presa in considerazione per valutare la capacità delle imprese che hanno partecipato all’infrazione di pagare l’ammenda. Orbene, le circa 350 imprese agricole interessate dalla decisione impugnata disporrebbero di mezzi economici molto esigui, in quanto i prodotti orticoli sono spesso venduti a un prezzo molto vicino al costo di produzione. Secondo le ricorrenti, se esse fossero obbligate a pagare, anche solo a titolo provvisorio, l’intero importo dell’ammenda, non sarebbero in grado di assicurare la continuità della produzione e si troverebbero, con ogni probabilità, costrette a lasciare la struttura cooperativa.

17      Le ricorrenti sostengono, inoltre, che il danno causato alle 350 imprese agricole avrebbe anche un effetto a catena sulla stabilità del consorzio stesso, con il rischio concreto di scioglimento, e, di conseguenza, su tutte le circa 14 000 imprese agricole che sono alla base della filiera. Inoltre, nell’ipotesi di dissoluzione della struttura cooperativa della prima ricorrente, vi sarebbero anche ricadute significative sull’intero settore agricolo e sui consumatori finali.

18      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che è escluso che la prima ricorrente possa procedere al pagamento dell’ammenda mediante un’iniezione di nuovi capitali da parte di tutti i soci, o mediante liquidità disponibili, o ancora mediante l’emissione di nuovi debiti. A loro avviso, l’unica via percorribile per garantire il pagamento dell’ammenda sarebbe il ricorso a un finanziamento, anche se ciò comporterebbe un notevole deterioramento della situazione finanziaria della prima ricorrente. Tuttavia, sarebbe difficile per quest’ultima ottenere nuovi prestiti a medio-lungo termine per far fronte al pagamento dell’ammenda a causa dell’esaurimento della possibilità di utilizzare gli attivi esistenti come possibile garanzia e della necessità di soddisfare le clausole finanziarie degli accordi di finanziamento stipulati con alcuni istituti di credito, in quanto vi sarebbe il rischio che questi ultimi chiedano unilateralmente la risoluzione dei contratti di finanziamento conclusi con la prima ricorrente ove l’importo dell’ammenda inflitta fosse eccessivamente oneroso.

19      Infine, le ricorrenti aggiungono che, se l’esecuzione della decisione impugnata non fosse sospesa, il costo della fideiussione, prevista all’articolo 2, quarto comma, di tale decisione, e gli interessi aggraverebbero ulteriormente i costi della sanzione inflitta.

20      La Commissione ritiene, invece, che non sia soddisfatto il requisito dell’urgenza.

21      A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che il danno invocato è di tipo puramente finanziario.

22      Orbene, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un pregiudizio di tal genere potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un’azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE [v., in tal senso, ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

23      In una fattispecie del genere, quando il danno invocato è di tipo finanziario, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità finanziaria prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento di merito, o che le sue quote di mercato sarebbero alterate in modo significativo tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato della sua impresa nonché, eventualmente, delle caratteristiche del gruppo al quale essa appartiene (v., in tal senso, ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

24      Ne consegue che, per provare di essere esposte a un danno grave e irreparabile, le ricorrenti devono dimostrare al giudice dei procedimenti sommari di aver esplorato, senza successo, tutte le possibilità offerte loro per evitare il verificarsi di un tale danno, di modo che non sussista altra soluzione che adottare, eccezionalmente, i provvedimenti provvisori richiesti [v. ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione, T‑522/15 R, EU:T:2015:1012, punto 46 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

25      A tal fine, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione della parte che chiede i provvedimenti provvisori e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti. Ne consegue che detta parte, in particolare quando invoca il verificarsi di un danno di natura finanziaria, in linea di principio deve produrre, con il sostegno di prove, un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria (v. ordinanza del 29 febbraio 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, T‑732/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:129, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

26      Occorre inoltre rilevare che, secondo giurisprudenza costante, l’urgenza sussiste solo se il danno grave e irreparabile temuto dalla parte che chiede i provvedimenti provvisori è a tal punto imminente che la sua realizzazione sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Ad ogni modo, detta parte rimane obbligata a dimostrare i fatti che si suppone diano fondamento alla prospettiva di un danno siffatto, posto che un danno di natura meramente ipotetica, in quanto basato sul verificarsi di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione di misure provvisorie (v. ordinanza del 27 febbraio 2015, Spagna/Commissione, T‑826/14 R, EU:T:2015:126, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

27      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli elementi addotti dalle richiedenti per dimostrare che esse subirebbero un danno grave e irreparabile d’ordine finanziario se non fosse disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

28      Nella fattispecie, in primo luogo, come risulta dall’articolo 2, quarto comma, della decisione impugnata, la Commissione ha autorizzato le ricorrenti a far ricorso a una garanzia bancaria che consentirebbe loro di adempiere provvisoriamente all’obbligo di pagare l’ammenda inflitta, senza dover versare la somma reclamata alla data della sua esigibilità.

29      Al riguardo occorre ricordare che la possibilità di esigere la costituzione di una garanzia bancaria corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione, sicché solo in presenza di circostanze eccezionali le ricorrenti possono essere dispensate dall’obbligo di costituire una garanzia siffatta quale condizione per evitare la riscossione immediata delle ammende inflitte (v. ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione, T‑522/15 R, EU:T:2015:1012, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

30      Per dimostrare la sussistenza di tali circostanze eccezionali, le ricorrenti devono, in linea di principio, provare o che per esse è oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria o che costituirla metterebbe in pericolo la loro esistenza (v. ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione, T‑522/15 R, EU:T:2015:1012, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

31      Occorre, inoltre, rilevare che la questione della possibilità per le richiedenti di costituire o meno una garanzia bancaria rappresenta innegabilmente un elemento essenziale, che doveva risultare dal corpo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 12 luglio 2011, Emme/Commissione, T‑422/10 R, non pubblicata, EU:T:2011:349, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

32      Orbene, nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo non risulta che le richiedenti si siano trovate nell’impossibilità di prendere misure volte ad ottenere una garanzia siffatta prima del deposito della domanda di provvedimenti provvisori o che la sua costituzione metterebbe a repentaglio la loro esistenza.

33      Dal fascicolo emerge unicamente, infatti, che il costo della cauzione, prevista all’articolo 2, quarto comma, della decisione impugnata, aumenterebbe ulteriormente il costo dell’ammenda per le circa 350 imprese agricole associate che hanno conferito i prodotti oggetto dell’intesa.

34      Ne consegue che, poiché le ricorrenti non hanno fatto valere, né dimostrato, l’impossibilità di costituire una garanzia finanziaria come strumento alternativo al pagamento provvisorio dell’ammenda, non si può considerare che esse abbiano esplorato, senza successo, tutte le possibilità di cui disponevano per evitare il verificarsi del danno grave e irreparabile asserito, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 24.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui è la redditività economica delle circa 350 imprese agricole che hanno conferito i prodotti oggetto dell’infrazione, e non quella della prima ricorrente, che deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del danno derivante dal pagamento dell’ammenda nell’attesa di una decisione sul merito della controversia, si deve constatare che, conformemente agli articoli 2 e 4 della decisione impugnata, destinatarie di tale decisione, responsabili in solido per il pagamento dell’ammenda, sono le ricorrenti e non le 350 imprese summenzionate.

36      Come sostenuto, infatti, dalla Commissione e precisato dal punto 647 della decisione impugnata, sebbene la prima ricorrente possa essere considerata anche un’associazione di imprese ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), essa resta comunque un’impresa e, pertanto, non è applicabile l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento. Di conseguenza, la Commissione ha perciò escluso la possibilità di infliggere un’ammenda fondata sulla somma del fatturato totale realizzato da ciascun membro attivo sul mercato interessato dall’infrazione dell’associazione.

37      Orbene, si deve rilevare, a tal riguardo, che il danno grave e irreparabile dedotto – che la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata mira ad evitare – può essere preso in considerazione dal giudice del procedimento sommario nell’ambito del suo esame della condizione relativa all’urgenza solo nei limiti in cui esso possa essere cagionato agli interessi della parte che chiede il provvedimento provvisorio. Ne consegue che i danni che l’esecuzione della decisione impugnata può causare ad una parte diversa da quella che richiede il provvedimento provvisorio possono essere presi in considerazione, eventualmente, dal giudice del procedimento sommario solo nell’ambito del bilanciamento degli interessi in gioco (v. ordinanza del 22 luglio 2021, Aloe Vera of Europe/Commissione, T‑189/21 R, non pubblicata, EU:T:2021:487, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

38      Pertanto, i danni che l’esecuzione della decisione impugnata cagiona a parti diverse da quelle che richiedono il provvedimento provvisorio non possono essere presi in considerazione dal giudice del procedimento sommario nell’ambito dell’esame dell’urgenza. Di conseguenza, l’asserito danno cagionato alle 350 aziende agricole che hanno conferito i prodotti oggetto dell’infrazione non può di per sé giustificare l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti dalle ricorrenti.

39      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui i danni cagionati avrebbero inoltre un effetto a catena sulla stabilità del consorzio stesso, con un rischio reale di scioglimento, si deve necessariamente constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che, in assenza della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, esse si troverebbero in una situazione atta a mettere in pericolo la loro redditività economica o a modificare in modo significativo le loro quote di mercato prima dell’adozione della decisione nel merito da parte del Tribunale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 23 supra.

40      È vero che le ricorrenti citano, in maniera selettiva, taluni estratti dell’allegato della decisione impugnata riguardanti l’esame, da parte della Commissione, della loro domanda relativa all’incapacità contributiva, che, a loro avviso, confermano che il consorzio è caratterizzato da un basso margine operativo e da un livello di indebitamento elevato con un andamento fortemente stagionale.

41      Tuttavia, le ricorrenti si astengono dall’esporre la loro situazione finanziaria completa e dal fornire, nella domanda di provvedimenti provvisori, il benché minimo dato, in particolare numerico, sulle liquidità disponibili del gruppo al quale esse appartengono.

42      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui è difficile per la prima richiedente ottenere nuovi prestiti a medio e a lungo termine per far fronte al pagamento dell’ammenda a causa dell’esaurimento della possibilità di utilizzare come possibile garanzia gli attivi esistenti e della necessità di soddisfare le clausole finanziarie degli accordi di finanziamento conclusi con taluni istituti di credito, si deve necessariamente constatare che le informazioni fornite dalle ricorrenti non soddisfano i requisiti risultanti dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 25, secondo la quale il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione della parte che chiede i provvedimenti provvisori e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione delle misure richieste.

43      In mancanza di qualsiasi indicazione concreta quanto alla difficoltà di ottenere nuovi prestiti a medio e a lungo termine per far fronte al pagamento dell’ammenda, il danno fatto valere dalle ricorrenti appare puramente ipotetico, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 26.

44      Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice del procedimento sommario non può che constatare che le ricorrenti non sono pervenute a dimostrare che, in mancanza della concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, esse subirebbero in maniera imminente un danno grave e irreparabile.

45      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta, per non aver le ricorrenti dimostrato la sussistenza dell’urgenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris o procedere al bilanciamento degli interessi.

46      In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 13 maggio 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.