ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
20 dicembre 2022 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di uno scooter – Ricorso incidentale – Domanda di riforma – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità parziale – Incompetenza parziale»
Nella causa T‑19/22,
Piaggio & C. SpA, con sede in Pontedera (Italia), rappresentata da F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno e D. Gája, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, con sede in Taizhou (Cina), rappresentata da M. Spolidoro, M. Gurrado, L. Mendola e M. Balestriero, avvocati,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice) e I. Nõmm, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2022,
visti i controricorsi dell’EUIPO e dell’interveniente depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 30 marzo e il 15 aprile 2022,
visto il ricorso incidentale dell’interveniente depositato, con atto separato, nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2022,
vista la comparsa di risposta della ricorrente al ricorso incidentale, depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2022,
vista l’eccezione di irricevibilità relativa al ricorso incidentale o di incompetenza del Tribunale a conoscere di detto ricorso, sollevata dall’EUIPO con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2022,
viste le osservazioni dell’interveniente sull’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, depositate nella cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2022,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Piaggio & C. SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 ottobre 2021 (procedimento R 359/2021-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con il suo ricorso incidentale ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale, la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, chiede, in sostanza e nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, in via principale, la riforma della medesima decisione nel senso che sia dichiarata la nullità del marchio controverso sulla base di motivi di nullità assoluta non esaminati dalla commissione di ricorso o, in subordine, che, a seguito del rinvio del procedimento alla commissione di ricorso, sia ingiunto a quest’ultima di esaminare tali altri motivi di nullità.
Fatti
2 Il 25 marzo 2013 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
3 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto, corrispondente alla forma dello scooter «Vespa», la cui rappresentazione è fornita in cinque viste ortogonali e una vista prospettica:
4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12 e 28 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per la classe 12, agli «scooter» e, per la classe 28, ai «modellini di scooter».
5 Il 4 aprile 2013 l’EUIPO ha informato la ricorrente che il marchio richiesto non era registrabile in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001], per il motivo che il marchio richiesto era privo di qualsiasi carattere distintivo che consentisse di distinguere i prodotti menzionati al precedente punto 4.
6 Il 2 agosto 2013 la ricorrente ha depositato osservazioni in risposta al rifiuto provvisorio dell’EUIPO di registrare il marchio richiesto, invocando il carattere distintivo di tale marchio acquisito attraverso l’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).
7 Il 9 ottobre 2013 la domanda di marchio è stata pubblicata dall’EUIPO e il 16 gennaio 2014 il marchio controverso è stato registrato, con l’indicazione espressa che esso possedeva un «[c]arattere distintivo acquisito [attraverso l’uso]».
8 Il 29 aprile 2014 l’interveniente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso per i prodotti menzionati al precedente punto 4. Tale domanda si fondava, da un lato, sui motivi di nullità relativa previsti all’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 2017/1001], sulla base del modello comunitario anteriore n. 17 836 55-0 002 registrato il 19 novembre 2010 per i «motocicli [e i] ciclomotori» rientranti nella classe 12.11 ai sensi della classificazione di Locarno, e, d’altro lato, sui motivi di nullità assoluta stabiliti all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera e), punti ii) e iii), del regolamento 2017/1001], nonché all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
9 Con decisione del 21 dicembre 2020 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità dell’interveniente.
10 Il 17 febbraio 2021 l’interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, nella sua interezza, ai sensi degli articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001.
11 Con la decisione impugnata la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto tale ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio controverso, per l’insieme dei prodotti menzionati al precedente punto 4, sulla base del motivo di nullità previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, senza valutare la sussistenza degli altri motivi di nullità, assoluta e relativa, invocati dall’interveniente. La commissione di ricorso, dopo aver specificato quali erano le disposizioni sostanziali e procedurali applicabili e aver verificato che gli elementi di prova presentati dall’interveniente nell’ambito del ricorso proposto dinanzi a essa erano ricevibili, ha anzitutto esaminato il motivo di nullità assoluta previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Dopo aver osservato che, nel caso di specie, il territorio rilevante era l’Unione europea nel suo complesso e che il pubblico di riferimento era, in sostanza, il grande pubblico, il cui livello di attenzione sarebbe elevato per quanto riguarda l’acquisto dei prodotti menzionati al precedente punto 4, essa ha confermato la valutazione della divisione di annullamento secondo cui il marchio controverso era privo di carattere distintivo intrinseco, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Per contro, essa ha ribaltato la valutazione della divisione di annullamento secondo cui le prove e gli argomenti della ricorrente dimostrerebbero che il marchio controverso aveva acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
Conclusioni delle parti
12 Nel ricorso incidentale l’interveniente chiede, in sostanza e nell’ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, del ricorso principale di annullamento della decisione impugnata, proposto dalla ricorrente, che il Tribunale voglia:
– riformare la decisione impugnata, dichiarando la nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009;
– in subordine, ingiungere alla commissione di ricorso dell’EUIPO, previo rinvio del procedimento dinanzi a quest’ultima, di pronunciarsi sui motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009;
– condannare la ricorrente alle spese.
13 Nella sua comparsa di risposta al ricorso incidentale la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– respingere integralmente il ricorso incidentale;
– condannare l’interveniente alle spese relative al ricorso incidentale.
14 Nella sua eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale o di incompetenza del Tribunale a conoscere di tale ricorso, l’EUIPO chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– respingere, nella sua interezza, il ricorso incidentale in quanto irricevibile o per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso;
– condannare l’interveniente alle spese sostenute dall’EUIPO in relazione al ricorso incidentale.
15 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, l’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– respingere detta eccezione;
– accogliere le conclusioni del ricorso incidentale.
In diritto
Sul diritto applicabile ratione temporis
16 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in questione, ossia il 25 marzo 2013, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, la presente fattispecie è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).
17 Inoltre, dal momento che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001.
Nel merito
18 Ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura, nelle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale l’interveniente dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali.
19 Ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura, le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diverse dal ricorrente possono presentare, con atto separato, un ricorso incidentale entro il termine previsto per la presentazione del controricorso.
20 Inoltre, secondo l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile alle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale in forza dell’articolo 191 del medesimo regolamento, il convenuto può chiedere al Tribunale, con atto separato e depositato entro il termine stabilito all’articolo 81 del regolamento in parola, di statuire sull’irricevibilità del ricorso o sull’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso, senza avviare la discussione nel merito. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere di aprire o meno la fase orale del procedimento sulla domanda del convenuto.
21 Nel caso di specie l’interveniente ha presentato, con atto separato, un ricorso incidentale entro il termine stabilito e l’EUIPO ha, parimenti con atto separato depositato entro il termine stabilito, eccepito l’irricevibilità di tale ricorso incidentale.
22 Il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, non ritiene necessario aprire la fase orale del procedimento.
23 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità o di incompetenza l’EUIPO afferma, in sostanza, che l’interveniente non sarebbe legittimata a proporre il ricorso incidentale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e della relativa giurisprudenza, in quanto, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe integralmente accolto le sue richieste, dichiarando la nullità del marchio controverso per l’insieme dei prodotti da esso coperti. In tal senso, secondo la giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO accolga le richieste del ricorrente qualora accolga la domanda di quest’ultimo sulla base di un impedimento alla registrazione o di un motivo di nullità, quand’anche non esamini gli altri motivi o argomenti sollevati da tale parte.
24 Secondo l’EUIPO, alla luce della giurisprudenza, l’interveniente non avrebbe avuto nemmeno interesse a proporre il ricorso incidentale, in quanto quest’ultimo non potrebbe, con il suo esito, procurarle un beneficio diverso da quello derivante dall’annullamento da parte della commissione di ricorso, nella decisione impugnata, del marchio controverso, per quanto riguarda l’insieme dei prodotti da esso coperti.
25 In ogni caso, l’EUIPO rileva che il Tribunale non sarebbe competente a rispondere alla domanda dell’interveniente, nel suo ricorso incidentale, di riformare la decisione impugnata dichiarando la nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009. Secondo la giurisprudenza, infatti, il potere di riforma che l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 riconoscerebbe al Tribunale non avrebbe come effetto di conferire a quest’ultimo il potere di procedere a una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non abbia ancora preso posizione. Orbene, nella decisione impugnata la commissione di ricorso non avrebbe esaminato la questione dell’eventuale dichiarazione di nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009.
26 Infine, l’EUIPO sostiene che il Tribunale non sarebbe nemmeno competente a rispondere alla domanda dell’interveniente, nell’ambito del suo ricorso incidentale, di ingiungere alla commissione di ricorso, previo rinvio del procedimento dinanzi a quest’ultima, di pronunciarsi sui motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009. Secondo la giurisprudenza, infatti, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo sarebbe tenuto, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, ad adottare le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione e non spetterebbe, pertanto, al Tribunale di rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, il quale dovrebbe trarre le conseguenze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione.
27 L’interveniente, senza affrontare la questione della propria legittimazione ad agire, afferma di avere interesse a che il Tribunale si pronunci sul ricorso incidentale, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale e, pertanto, di caducazione ex tunc degli effetti della decisione impugnata, nei limiti in cui il Tribunale o la commissione di ricorso a cui sia rinviato il procedimento potranno esaminare i motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009, invocati dall’interveniente stessa anche dinanzi all’EUIPO.
28 Per quanto riguarda la domanda di riforma della decisione impugnata, l’interveniente ritiene che, alla luce della giurisprudenza, il Tribunale sia competente a riformare la decisione di una commissione di ricorso qualora, dopo aver controllato la valutazione compiuta da tale commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, quale decisione quest’ultima era tenuta a prendere.
29 Per quanto riguarda la domanda di ingiunzione rivolta all’EUIPO, l’interveniente sostiene che non sussisterebbe alcun obbligo in capo alla commissione di ricorso di riassumere il procedimento che si è svolto dinanzi a essa e, in tale contesto, di esaminare motivi di nullità, relativa o assoluta, che essa non abbia precedentemente esaminato per il motivo che un siffatto esame sarebbe stato superfluo. Il rispetto dei diritti della difesa dell’interveniente implicherebbe che essa possa chiedere al Tribunale di rivolgere, a tal riguardo, un’ingiunzione all’EUIPO, affinché quest’ultimo avvii un nuovo procedimento nell’ambito del quale dovranno essere esaminati tali altri motivi di nullità.
30 Oltre alla domanda di condanna della ricorrente alle spese, il ricorso incidentale contiene due capi delle conclusioni, il primo formulato in via principale e il secondo in subordine, che occorre esaminare in ordine successivo alla luce dell’eccezione di irricevibilità o di incompetenza sollevata dall’EUIPO.
Sul primo capo delle conclusioni, formulato in via principale, con cui viene chiesto al Tribunale di riformare la decisione impugnata
31 Con il primo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, formulato in via principale, l’interveniente chiede al Tribunale di riformare la decisione impugnata dichiarando la nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009.
32 A tal proposito, dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 si evince che, per quanto riguarda i ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».
33 Poiché l’annullamento totale o parziale della decisione della commissione di ricorso contestata dinanzi al Tribunale costituisce una condizione preliminare e necessaria affinché quest’ultimo possa accogliere una domanda di riforma della stessa, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, tale domanda non può essere accolta in mancanza di una domanda di annullamento della decisione in parola [v. ordinanza del 1° febbraio 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T‑265/17, EU:T:2018:79, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].
34 Nel caso di specie emerge chiaramente dal ricorso incidentale che, con quest’ultimo, l’interveniente non contesta la legittimità del dispositivo della decisione impugnata, con il quale la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio controverso, per l’insieme dei prodotti menzionati al precedente punto 4, e nemmeno la motivazione su cui si basa tale dispositivo, vale a dire il motivo di nullità previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Essa si limita, in sostanza e nell’ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, del ricorso principale di annullamento della decisione impugnata proposto dalla ricorrente, a chiedere al Tribunale di riformare la decisione impugnata dichiarando la nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009.
35 In un siffatto contesto, il Tribunale non può interpretare il primo capo delle conclusioni come diretto sia all’annullamento che alla riforma della decisione impugnata.
36 In ogni caso, come correttamente ricordato dall’EUIPO, risulta da una giurisprudenza costante che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non abbia ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere [sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72; v., anche, sentenza del 2 dicembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Rappresentazione di un graffio), T‑35/20, non pubblicata, EU:T:2020:579, punto 91 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 7 aprile 2022, Dr. August Wolff/EUIPO – Combe International (Vagisan), T‑679/20, non pubblicata, EU:T:2022:232, punto 27]. La domanda di riforma di una decisione di una commissione di ricorso che implichi che il Tribunale proceda a una valutazione su cui detta commissione non abbia ancora preso posizione deve, quindi, essere respinta in quanto irricevibile [v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2021, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T‑486/20, non pubblicata, EU:T:2021:619, punto 41].
37 A tal riguardo, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha basato la decisione impugnata esclusivamente sul motivo di nullità previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
38 In tali circostanze, non spetta al Tribunale, nel caso di specie, esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente e diretti a ottenere una dichiarazione di nullità del marchio controverso sulla base dei motivi di nullità stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009.
39 Ne consegue che il primo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, con il quale l’interveniente chiede al Tribunale di riformare la decisione impugnata, deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sul secondo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, formulato in subordine, con cui viene chiesto al Tribunale di rivolgere un’ingiunzione all’EUIPO
40 Con il secondo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, formulato in subordine, l’interveniente chiede al Tribunale, nell’ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, del ricorso principale di annullamento della decisione impugnata proposto dalla ricorrente e di rinvio del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, di ingiungere a quest’ultima di pronunciarsi sui motivi di nullità assoluta previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento n. 207/2009.
41 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo, conformemente all’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, è tenuto a prendere i provvedimenti diretti all’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, al quale incombe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 25 giugno 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T‑82/19, non pubblicata, EU:T:2019:484, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].
42 Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni del ricorso incidentale, con il quale l’interveniente chiede al Tribunale di rivolgere un’ingiunzione all’EUIPO, deve essere respinto per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
43 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso incidentale deve essere respinto in parte in quanto irricevibile e in parte per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
Sulle spese
44 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
45 Poiché l’interveniente è rimasta soccombente nell’ambito del suo ricorso incidentale, essa deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dalla ricorrente, relative al ricorso incidentale, in conformità alle conclusioni di questi ultimi.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso incidentale è respinto in parte in quanto irricevibile e in parte per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
2) La Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd è condannata alle spese relative al ricorso incidentale.
Lussemburgo, 20 dicembre 2022
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
F. Schalin |
* Lingua processuale: l’italiano.