13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/42


Ricorso proposto il 23 dicembre 2022 — Napoletano/Parlamento

(Causa T-809/22)

(2023/C 94/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pasqualina Napoletano (Anzio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare inesistente, o in alternativa annullare integralmente, il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione adottata dal Capo dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati della Direzione dei diritti finanziari e sociali dei deputati della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo concernente la rideterminazione dei diritti alla pensione di cessata attività notificata con lettera raccomandata (Prot. n. D311128), ricevuta il 13 ottobre 2022, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i suoi diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, violazione di forme sostanziali per carenza di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla carenza di base giuridica ed erronea applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione del principio di certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, e conseguente violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.