27.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 71/36


Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-799/22)

(2023/C 71/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri otto ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, compresa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2022 (per nove ricorrenti) o di aprile 2022 (per un ricorrente) che indicano per la prima volta l’attuazione della decisione del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021, recante definizione dell’aumento di stipendio per il 2022, e la decisione del comitato direttivo del 25 gennaio 2022 di utilizzare tali risorse di bilancio destinate alle retribuzioni a partire dal 1o gennaio 2022, e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;

condannare pertanto la convenuta

al versamento, a titolo di risarcimento del danno materiale, (i) del saldo retributivo corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2022 per gli agenti cui si applica lo SR I, ossia un aumento del 4,5 %, per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; (ii) del saldo retributivo corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,9 % per gli agenti cui si applica lo SR I per il 2022 sull'importo delle retribuzioni da versare a partire da gennaio 2022; (iii) di interessi di mora sui saldi retributivi dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso degli interessi di mora da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di tre punti;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente uno e tre motivi riguardanti, da un lato, la decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 e, dall'altro, le decisioni del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021 e del Comitato direttivo del 25 gennaio 2022.

Riguardo alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

Violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I del regolamento del personale (in prosieguo: lo «SR I») e violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.

Riguardo alle decisioni del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2021 e del Comitato direttivo del 25 gennaio 2022:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I dello SR I

2.

Secondo motivo, vertente su violazioni delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione e di negoziazione del Collegio.

In relazione alla richiesta di risarcimento, i ricorrenti chiedono il versamento della differenza retributiva a partire dal 1o gennaio 2022 (ivi compresa l'incidenza di tale aumento sui benefici pecuniari), più gli interessi di mora.