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20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/60 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Sberbank Europe / BCE
(Causa T-790/22)
(2023/C 63/78)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE del 21 settembre 2022 con la quale essa ha respinto la richiesta della ricorrente di accedere alla valutazione della BCE di dissesto o rischio di dissesto ai sensi delle norme che disciplinano l'accesso del pubblico ai documenti in relazione alla Sberbank Slovenia (Sberbank banka d.d); |
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condannare la BCE a sopportare le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i diritti della ricorrente non avendo trattato la sua richiesta in un'unica decisione globale che tenesse conto di tutti gli aspetti giuridici pertinenti e, in particolare, sul fatto che la BCE ha ignorato alcuni motivi di accesso, che ha artificialmente inficiato alcuni motivi di accesso, che ha erroneamente interpretato il regime di accesso del pubblico in modo tale da limitare, piuttosto che ampliare, l'accesso e la trasparenza, che non ha interpretato e applicato tutti i regimi di accesso in modo coerente, che non ha fornito una motivazione adeguata, che ha erroneamente adottato una decisione separata su un potenziale diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (1), e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU (2), che ha erroneamente omesso di considerare il principio dell’effettività della tutela giuridica ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che ha erroneamente assunto l'obbligo di non divulgare il testo integrale della valutazione di dissesto (FOLTF). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ed è viziata da errori manifesti di valutazione, in quanto non vi è alcun motivo comprensibile né alcuna spiegazione per il fatto che le parti espunte della valutazione di dissesto dovessero essere omesse. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull'errata interpretazione e applicazione da parte della BCE dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione sull'accesso al pubblico della BCE (3), dell'articolo 27 del regolamento MVU, dell'articolo 53 della CRD IV (4) e della sentenza Baumeister della Corte di giustizia (5). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull'errata interpretazione e applicazione da parte della BCE dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sull'accesso al pubblico della BCE. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata dal punto di vista procedurale, in quanto la BCE non ha concesso l'accesso al fascicolo ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel procedimento che ha portato alla decisione impugnata. |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014 L 141, pag. 1).
(3) Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176 pag. 338).
(5) Sentenza della Corte del 19 giugno 2018, C-15/16, Baumeister (EU:C:2018:464).