6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/24


Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — TP / Commissione

(Causa T-776/22)

(2023/C 45/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ordinatore delegato della Commissione, il Direttore generale della direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali (DG Reform), adottata il 1o ottobre 2022 e notificata al ricorrente il 3 ottobre 2022 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), sulla sua esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dalla possibilità di essere selezionato per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2);

in via subordinata, sostituire la decisione impugnata con una sanzione pecuniaria di modesta entità proporzionata alla limitata partecipazione della parte ricorrente all’esecuzione del progetto;

condannare la Commissione europea al risarcimento nei confronti della parte ricorrente del danno subito a causa della decisione impugnata; e

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 per non aver accertato i fatti rilevanti necessari per l’adozione di una decisione di esclusione contro la parte ricorrente, in particolare per non aver accertato che quest’ultima abbia — individualmente — commesso significative carenze nell’adempiere i principali obblighi ai fini dell’esecuzione del contratto, concluso tra il consorzio di cui era parte e la Commissione, come richiesto dall’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 e il principio generale di proporzionalità, in quanto:

la sanzione di esclusione a carico della parte ricorrente non consegue la finalità del sistema unico di individuazione precoce e di esclusione previsto nel regolamento 2018/1046,

la sanzione di esclusione a carico della parte ricorrente ignora il suo ruolo subordinato nell’esecuzione del progetto di costruzione di reti fognarie e di distribuzione idrica nella città di Famagosta (Cipro).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio generale della certezza del diritto nel confermare retroattivamente una sanzione di esclusione ai sensi del regolamento 2018/1046, che è più severa rispetto alla sanzione pecuniaria che l’ordinatore suddetto avrebbe dovuto applicare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).