|
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/24 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 — TP / Commissione
(Causa T-776/22)
(2023/C 45/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TP (rappresentanti: T. Faber, F. Bonke e I. Sauvagnac, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’ordinatore delegato della Commissione, il Direttore generale della direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali (DG Reform), adottata il 1o ottobre 2022 e notificata al ricorrente il 3 ottobre 2022 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), sulla sua esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dalla possibilità di essere selezionato per l’attuazione dei fondi dell’Unione europea e dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2); |
|
— |
in via subordinata, sostituire la decisione impugnata con una sanzione pecuniaria di modesta entità proporzionata alla limitata partecipazione della parte ricorrente all’esecuzione del progetto; |
|
— |
condannare la Commissione europea al risarcimento nei confronti della parte ricorrente del danno subito a causa della decisione impugnata; e |
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 per non aver accertato i fatti rilevanti necessari per l’adozione di una decisione di esclusione contro la parte ricorrente, in particolare per non aver accertato che quest’ultima abbia — individualmente — commesso significative carenze nell’adempiere i principali obblighi ai fini dell’esecuzione del contratto, concluso tra il consorzio di cui era parte e la Commissione, come richiesto dall’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 e il principio generale di proporzionalità, in quanto:
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio generale della certezza del diritto nel confermare retroattivamente una sanzione di esclusione ai sensi del regolamento 2018/1046, che è più severa rispetto alla sanzione pecuniaria che l’ordinatore suddetto avrebbe dovuto applicare ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).