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6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/22 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2022 — Canel Ferreiro / Consiglio
(Causa T-766/22)
(2023/C 45/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Canel Ferreiro (Overijse, Belgio) (rappresentante: N. Maes, avvocata)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il presente ricorso; |
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dichiararlo ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 25/11/2021 che infligge alla ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo; |
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annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea del 01/09/2022 che rigetta il reclamo n. 2022_009 della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
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annullare l’indagine amministrativa EN-2101 e la relazione d’indagine del 28 maggio 2021 dell’Unità Consiglieri giuridici dell'amministrazione della Direzione generale Sviluppo organizzativo e servizi — Direzione Risorse umane del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, concernente la ricorrente; |
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condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’indagine amministrativa. Secondo la ricorrente, gli inquirenti avrebbero oltrepassato il contesto fattuale e temporale del mandato loro accordato dall’autorità che ha il potere di nomina. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione di rigetto del reclamo. La ricorrente fa valere, a questo riguardo, che il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è stato rispettato e che alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto ad una trattazione imparziale del suo fascicolo. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto dei diritti della difesa. La ricorrente fa valere la mancanza di un addebito concreto concernente il fatto posto a carico della ricorrente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di prova. Secondo la ricorrente, le violazioni degli articoli 12 e 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non sono adeguatamente dimostrate, di modo che non potevano essere poste a carico della ricorrente per giustificare la sanzione disciplinare della nota di biasimo. |