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30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/78 |
Ricorso presentato il 7 dicembre 2022 — Kesaev/Consiglio
(Causa T-763/22)
(2023/C 35/98)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russia) (rappresentanti: R. Moeyersons e A. De Jonge, avvocati)
Resistente: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
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annullare la decisione (PESC) 2022/1530 (1) del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 (2) del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui queste riguardano Kesaev; annullare la misura di proroga delle sanzioni individuali nei confronti di Kesaev, e cancellare Kesaev dall’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 (3); |
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condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo: la motivazione per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è di fatto non corretta e/o irrilevante.
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2. |
Secondo motivo: il ricorrente non è mai stato sentito né correttamente informato — violazione del diritto a un processo equo. |
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3. |
Terzo motivo: l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — violazione degli articoli 6, 8, 16 e 17, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta. |
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4. |
Quarto motivo: la terminologia utilizzata nella decisione (PESC) 2022/329 (4) è tanto vaga da rendere arbitraria l’applicazione della decisione — violazione del principio della certezza del diritto. |
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5. |
Quinto motivo: la sanzione è fondata su una discriminazione. Soggetti in situazioni analoghe non vengono sanzionati, il ricorrente viene sanzionato esclusivamente in quanto egli è 1) ricco, 2) politicamente neutro e 3) un uomo d’affari russo. |
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6. |
Sesto motivo: il Consiglio deve comunque essere condannato alle spese, atteso che il ricorrente si è visto costretto ad avviare il presente procedimento in quanto il Consiglio non ha ancora dato alcun riscontro alla sua domanda di riesame. |
(3) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
(4) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza (GU 2022, L 50, pag. 1).