30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/78


Ricorso presentato il 7 dicembre 2022 — Kesaev/Consiglio

(Causa T-763/22)

(2023/C 35/98)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russia) (rappresentanti: R. Moeyersons e A. De Jonge, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 (1) del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 (2) del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui queste riguardano Kesaev; annullare la misura di proroga delle sanzioni individuali nei confronti di Kesaev, e cancellare Kesaev dall’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 (3);

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: la motivazione per l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è di fatto non corretta e/o irrilevante.

Prima parte: il ricorrente non è attivo specificamente nei settori economici che formano una notevole fonte di redditi per il governo della Federazione russa;

Seconda parte: il ricorrente non sostiene né esegue azioni o misure che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza dell’Ucraina. Il ricorrente non è azionista di JSC Detyarev Plant;

Terza parte: il ricorrente non offre sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa. Il Fondo Monolit è un’organizzazione di beneficenza politicamente neutra e le medaglie e decorazioni ricevute non costituiscono prova di sostegno materiale o finanziario al summenzionato governo della Federazione russa;

Quarta parte: il ricorrente non riceve alcun beneficio dal governo della Federazione russa. Né tramite il Fondo Monolit né in altro modo il ricorrente trae beneficio economico o di altra natura dal governo della Federazione russa;

Quinta parte: i fatti richiamati sono superati, datati e non pertinenti per procedere alla sanzione o alla proroga della sanzione del ricorrente;

Sesta parte: il Consiglio non assolve l’onere della prova ad esso incombente. Il Consiglio si basa infatti esclusivamente su fonti di informazioni basate su pregiudizi, non corrette e non verificate. Non esiste una prova oggettiva e affidabile per le affermazioni del Consiglio.

2.

Secondo motivo: il ricorrente non è mai stato sentito né correttamente informato — violazione del diritto a un processo equo.

3.

Terzo motivo: l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle sanzioni è contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — violazione degli articoli 6, 8, 16 e 17, in combinato disposto con l’articolo 52 della Carta.

4.

Quarto motivo: la terminologia utilizzata nella decisione (PESC) 2022/329 (4) è tanto vaga da rendere arbitraria l’applicazione della decisione — violazione del principio della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo: la sanzione è fondata su una discriminazione. Soggetti in situazioni analoghe non vengono sanzionati, il ricorrente viene sanzionato esclusivamente in quanto egli è 1) ricco, 2) politicamente neutro e 3) un uomo d’affari russo.

6.

Sesto motivo: il Consiglio deve comunque essere condannato alle spese, atteso che il ricorrente si è visto costretto ad avviare il presente procedimento in quanto il Consiglio non ha ancora dato alcun riscontro alla sua domanda di riesame.


(1)  GU 2022, L 239, pag. 149.

(2)  GU 2022, L 239, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

(4)  Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza (GU 2022, L 50, pag. 1).