23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/78 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2022 — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)
(Causa T-746/22)
(2023/C 24/104)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: BIW Invest AG (Appenzell, Svizzera) (rappresentanti: E. Mielke, U. Stelzenmüller e J. Weiser, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: New Yorker Marketing & Media International GmbH (Braunschweig, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo COMPTON –Marchio dell’Unione europea n. 14 539 092
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2022 nel procedimento R 1915/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e, eventualmente, la controinteressata alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |