23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/75


Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio

(Causa T-742/22)

(2023/C 24/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Arkadievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2);

annullare la decisione di mantenere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive ai sensi della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (3), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina,

collettivamente denominati «atti impugnati», nella misura in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e su un errore manifesto di valutazione commessi dal Consiglio nel riesaminare la domanda amministrativa di cancellazione dall’elenco del ricorrente proposta il 31 maggio 2022.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), e 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

4.

Quarto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio di proporzionalità derivante dai criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014.

5.

Quinto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio della certezza del diritto derivante dai criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà di impresa del ricorrente e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.


(1)  GU 2022, L 239, pag. 149.

(2)  GU 2022, L 239, pag. 1.

(3)  GU 2014, L 78, pag. 16.