23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/73


Ricorso proposto il 24 novembre 2022 — Pumpyanskiy / Consiglio

(Causa T-740/22)

(2023/C 24/99)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare, ai sensi degli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio (2), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (4) (in prosieguo: i «criteri d’inserimento in elenco contestati»);

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio (5) del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio (6) del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente (numero della voce 724);

condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome del ricorrente negli allegati degli atti impugnati.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dal secondo comma dell’articolo 296 TFUE.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.

Inoltre, il ricorrente deduce un motivo ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sul conflitto insanabile tra i criteri d’inserimento in elenco contestati e il principio di prevedibilità, i valori contenuti nella norma e lo Stato di diritto.


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

(2)  Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).

(5)  Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).