23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/73 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2022 — Pumpyanskiy / Consiglio
(Causa T-740/22)
(2023/C 24/99)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare, ai sensi degli articoli 263, 275, paragrafo 2, e 277 TFUE, l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio (2), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (4) (in prosieguo: i «criteri d’inserimento in elenco contestati»); |
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio (5) del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio (6) del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente (numero della voce 724); |
— |
condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome del ricorrente negli allegati degli atti impugnati. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione stabilito dal secondo comma dell’articolo 296 TFUE. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà. |
Inoltre, il ricorrente deduce un motivo ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sul conflitto insanabile tra i criteri d’inserimento in elenco contestati e il principio di prevedibilità, i valori contenuti nella norma e lo Stato di diritto.
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
(4) Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).
(5) Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).