23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/47


Ricorso proposto l’8 novembre 2022 — van der Linde / GEPD

(Causa T-678/22)

(2023/C 24/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frank van der Linde (Paesi Bassi) (rappresentante: C. Forget, lawyer)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

confermare la decisione impugnata (1) nella parte in cui il GEPD ingiunge all'Europol di consentire al ricorrente l'accesso a tutti i dati che lo riguardano ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento 2022/991 (2);

per il resto, annullare la decisione del GEPD nella parte in cui non offre al ricorrente garanzie sufficienti in quanto non prevede alcun termine per la sua esecuzione, non prevede alcuna penalità e non prevede alcuna sanzione sufficiente nei confronti di Europol, privando di fatto il ricorrente del diritto di accesso e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi degli articoli 8 e 47 della Carta;

in subordine, riconoscere al ricorrente un importo provvisionale di 1 euro a titolo dei danni morali;

in ogni caso, condannare il GEPD al pagamento delle spese nella misura indicata dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico attinente alla violazione degli articoli 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  Decisione del Garante europeo della protezione dei dati nel reclamo 2020 — 0908 contro l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) dell'8 settembre 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU 2022, L 169, pag. 1).