12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 472/45


Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Lidl Stiftung/EUIPO — MHCS (Tonalità del colore arancione)

(Causa T-652/22)

(2022/C 472/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e K. Wagner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MHCS (Épernay, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea n. 747 949

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022 nel procedimento R 118/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente a farsi carico delle proprie spese;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente;

in subordine, qualora il marchio controverso venga dichiarato nullo, rinviare la causa alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio e dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

inammissibile interpretazione del marchio controverso effettuata facendo riferimento a circostanze esterne;

illegittima omessa considerazione della descrizione fornita per definire l’oggetto del marchio controverso;

erronea supposizione che la rappresentazione grafica soddisfi, in quanto tale, il requisito di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio;

erronea supposizione che l’EUIPO avesse fatto sorgere un legittimo affidamento;

erronea determinazione del pubblico di riferimento e del suo grado di attenzione;

incorretta restrizione del mercato rilevante in relazione ai vini della Champagne;

erronea interpretazione della nozione di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso e mancata presa in considerazione della rilevanza delle ricerche di mercato;

mancata presa in considerazione di osservazioni rilevanti presentate dalla ricorrente;

adozione di una motivazione insufficiente in relazione al carattere distintivo per Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda.