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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 472/45 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2022 — Lidl Stiftung/EUIPO — MHCS (Tonalità del colore arancione)
(Causa T-652/22)
(2022/C 472/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e K. Wagner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MHCS (Épernay, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea n. 747 949
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022 nel procedimento R 118/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente a farsi carico delle proprie spese; |
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condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente; |
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in subordine, qualora il marchio controverso venga dichiarato nullo, rinviare la causa alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio e dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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inammissibile interpretazione del marchio controverso effettuata facendo riferimento a circostanze esterne; |
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illegittima omessa considerazione della descrizione fornita per definire l’oggetto del marchio controverso; |
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erronea supposizione che la rappresentazione grafica soddisfi, in quanto tale, il requisito di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio; |
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erronea supposizione che l’EUIPO avesse fatto sorgere un legittimo affidamento; |
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erronea determinazione del pubblico di riferimento e del suo grado di attenzione; |
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incorretta restrizione del mercato rilevante in relazione ai vini della Champagne; |
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erronea interpretazione della nozione di acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso e mancata presa in considerazione della rilevanza delle ricerche di mercato; |
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mancata presa in considerazione di osservazioni rilevanti presentate dalla ricorrente; |
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adozione di una motivazione insufficiente in relazione al carattere distintivo per Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. |