19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/21


Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Robin Wood e a. / Commissione

(Causa T-575/22)

(2022/C 482/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Robin Wood — Gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt e.V. (Amburgo, Germania) e altri 6 (rappresentante: C. Baldon, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione recante il riferimento Ares(2022)4939323, del 6 luglio 2022, con la quale la Commissione ha negato la richiesta di riesame interno del 3 febbraio 2022 presentata dai ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento Aarhus;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

In relazione alle «attività forestali», i ricorrenti deducono sei motivi di ricorso, vertenti sul fatto che la decisione impugnata è viziata da:

errori di diritto e manifesti errori di valutazione relativi ai criteri per determinare quando un’attività fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

errori di diritto e manifesti errori di valutazione relativi all’esenzione dall’analisi dei benefici climatici per le aziende forestali di meno di 13 ettari, contenuta nei criteri per un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

errori di diritto e manifesti errori di valutazione relativi ai criteri per determinare quando un’attività non arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici;

errori di diritto relativi ai criteri per determinare quando un’attività non arreca un danno significativo alla transizione verso un’economia circolare;

errori di diritto relativi ai criteri per determinare quando un’attività non arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

errori di diritto e manifesti errori di valutazione relativi ai criteri per determinare quando un’attività non arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

2.

In relazione alle «attività forestali connesse alla bioenergia», i ricorrenti deducono sei motivi di ricorso, vertenti sul fatto che la decisione impugnata è viziata da:

manifesti errori di valutazione nel ritenere che i criteri di «contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» siano adeguati per stabilire che un’attività fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

errori di diritto quanto alle norme per fissare i criteri di vaglio tecnico;

manifesti errori di valutazione nel considerare che i criteri relativi al «contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici» per le attività forestali connesse alla bioenergia sono basati su prove scientifiche conclusive e sul principio di precauzione;

manifesti errori di valutazione nello stabilire che i criteri concernenti il principio «non arrecare un danno significativo» per le attività forestali connesse alla bioenergia assicurano che tali attività non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi ambientali del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (1);

errori di diritto e manifesti errori di valutazione per quanto riguarda i criteri relativi al contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici;

errori di diritto e di valutazione nell’applicazione dell’accordo di Parigi e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.


(1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).