7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/40


Ricorso proposto il 5 settembre 2022 — Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commissione

(Causa T-560/22)

(2022/C 424/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fachverband Eisenhüttenschlacken eV (Duisburg, Germania) (rappresentanti: G. Franßen, avvocato, e C. Koenig, professore)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione europea, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE, e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo di ricorso: adottando l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 (1) sulla base della delega di cui all’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009 (2), la convenuta avrebbe oltrepassato, in violazione del diritto dell’Unione, i limiti della delega o ne avrebbe abusato.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009, la convenuta potrebbe adottare atti delegati soltanto per fini di efficienza agronomica e sicurezza. La convenuta avrebbe invece fissato, all’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973, i valori limite dei parametri di cromo totale e di vanadio ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente. La determinazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbe contemplata dal fondamento normativo di cui all’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009.

2.

Secondo motivo di ricorso: violazione del principio di precauzione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento (UE) 2019/1009 a causa dell’errata valutazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

La convenuta non avrebbe individuato, analizzato e valutato le più recenti conoscenze scientifiche in sede di adozione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973, né avrebbe basato su di esse la sua decisione di adottare il regolamento delegato (UE) 2022/973.

3.

Terzo motivo di ricorso: violazione, da parte della convenuta, del principio dell’impulso d’ufficio, in particolare dell’obbligo impostole dal proprio ufficio di individuare e prendere in considerazione lo stato delle più recenti conoscenze scientifiche.

La convenuta non avrebbe adeguatamente individuato le ultime conoscenze scientifiche e non ne avrebbe tenuto conto nella sua decisione di adottare il regolamento delegato (UE) 2022/973.

4.

Quarto motivo di ricorso: violazione del principio della certezza del diritto per non aver tenuto conto delle più recenti conoscenze scientifiche.

Le società interessate dal regolamento delegato (UE) 2022/973 avrebbero confidato nel fatto che la convenuta avrebbe disciplinato solo i criteri derivati, dal punto di vista tecnico, dalle ultime conoscenze scientifiche. Inoltre, avrebbero confidato nel fatto che la convenuta avrebbe determinato solo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza. I valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbero criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza. I destinatari dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/973 non avrebbero potuto prevedere la determinazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio.

5.

Quinto motivo di ricorso: violazione del principio di proporzionalità a causa del divieto dei prodotti fertilizzanti calcarei nell’industria siderurgica mediante l’adozione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2022/973.

I valori limite per il cromo totale e il vanadio fissati dalla convenuta non terrebbero conto del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 4, TUE, in quanto i valori limite escluderebbero i prodotti fertilizzanti calcarei dell’industria siderurgica dalla normativa dell’Unione sui fertilizzanti e ciò avrebbe effetti negativi sotto numerosi aspetti per l’ambiente, la salute delle persone, degli animali e delle piante, l’interesse pubblico a una fornitura sicura ed economica di prodotti fertilizzanti e di prodotti alimentari, nonché per gli interessi dei fabbricanti e distributori.

6.

Sesto motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione formale da parte della ricorrente.

La fissazione dei valori limite per il cromo totale e il vanadio non sarebbe sufficientemente motivata nei considerando del regolamento delegato (UE) 2022/973. La convenuta non avrebbe rivelato le circostanze chiave (rilevanti) in base alle quali ha fissato i valori limite. Essa avrebbe giustificato la fissazione dei valori limite invocando criteri di protezione della salute e dell’ambiente. Non sarebbero stati invece ripresi i criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza richiesti dalla base giuridica dell’articolo 42, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/1009. Gli elementi della motivazione desumibili dai considerando sarebbero quindi insufficienti e incompleti già dal punto di vista formale. I considerando non soddisferebbero l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

7.

Settimo motivo di ricorso: inesattezza fattuale e incompletezza della motivazione, discendente dall’inesattezza fattuale e dall’incompletezza della derivazione tecnica dei valori limite per il cromo totale e il vanadio.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (GU 2022, L 167, pag. 29).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU 2019, L 170, pag. 1).