10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/23


Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Belarusian Potash Company / Consiglio

(Causa T-534/22)

(2022/C 389/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belarusian Potash Company AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (2), nei limiti in cui riguarda la ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»); e

condannare il Consiglio a sopportare tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la sua difesa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità da parte degli atti impugnati.

Le ragioni per le quali la ricorrente è stata inserita nell’elenco contengono vari termini, che non sono definiti né negli atti impugnati né nella giurisprudenza. Alla luce di ciò, il loro significato non è chiaro alla ricorrente, ed essa non può comprenderli in modo inequivoco e decidere come agire nel contesto delle misure adottate nei suoi confronti dal Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Le prove prodotte dal Consiglio sono per la maggior parte inaffidabili, inaccurate o non riguardano la ricorrente o le ragioni dell’inserimento nell’elenco.

Il Consiglio non ha dimostrato in che modo la ricorrente tragga vantaggio dal regime di Lukashenko o gli fornisca sostegno. Pertanto, il Consiglio non ha provato che la ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko o gli fornisce sostegno.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


(1)  GU 2022, L 153, pag. 77.

(2)  GU 2022, L 153, pag. 1.