10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/19


Ricorso proposto il 29 agosto 2022 — Golovaty / Consiglio

(Causa T-521/22)

(2022/C 389/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivan Ivanovich Golovaty (Soligorsk, Bielorussia) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (1), nei limiti in cui riguarda il ricorrente (Allegato A.2);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (2), nei limiti in cui riguarda il ricorrente (Allegato A.3);

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità.

Le ragioni per cui il ricorrente è stato inserito nell’elenco contengono vari termini che non sono definiti né dagli atti impugnati né dalla giurisprudenza. Alla luce di ciò, il loro significato non è chiaro al ricorrente, ed egli non può comprenderli in maniera inequivoca e decidere come agire nel contesto delle misure adottate nei suoi confronti dal Consiglio.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Il Consiglio non ha dimostrato in che modo il ricorrente tragga vantaggio dal regime di Lukaschenko o gli fornisca sostegno. Pertanto, il Consiglio non ha provato che il ricorrente trae vantaggio dal regime di Lukashenko o gli fornisce sostegno.

Il Consiglio non ha dimostrato in che modo il ricorrente sia responsabile della repressione della società civile. Pertanto, il Consiglio non ha provato che il ricorrente è responsabile della repressione della società civile.

Le prove prodotte dal Consiglio sono per la maggior parte inaffidabili, inaccurate o non riguardano il ricorrente o le ragioni della sua iscrizione nell’elenco.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata dei diritti di proprietà.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.


(1)  GU 2022, L 153, pag. 77.

(2)  GU 2022, L 153, pag. 1.