10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/18


Ricorso proposto il 28 agosto 2022 — Karić / Consiglio

(Causa T-520/22)

(2022/C 389/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bogoljub Karić (Belgrado, Serbia) (rappresentane: R. Lööf, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (1);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati») nei limiti in cui si applicano al ricorrente, e

condannare il Consiglio alle proprie spese e alle spese sostenute per conto del ricorrente per la proposizione del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. In primo luogo si afferma che la motivazione è stata esposta in maniera inadeguata. Omettendo di indicare con sufficiente chiarezza il modo in cui il Consiglio ha concluso che i criteri alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (3), si applicano al ricorrente, gli atti impugnati violano l’articolo 296, secondo comma, TFUE. In secondo luogo, si deduce la violazione del principio della responsabilità personale sulla base del rilievo che, omettendo di identificare il vantaggio ricevuto dal regime bielorusso o il sostegno fornito a detto regime dal ricorrente, gli atti impugnati violano i diritti fondamentali del ricorrente, disattendendo il principio della responsabilità personale.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. In primo luogo si afferma che non è stato dimostrato il vantaggio tratto dal regime di Lukashenko o il sostegno fornito a quest’ultimo. Gli atti impugnati sono viziati da un errore manifesto di valutazione in quanto sono stati adottati in assenza di elementi di prova sufficienti. In secondo luogo si asserisce che non è stata dimostrata una condotta temporalmente rilevante. Gli atti impugnati sono meramente punitivi, e pertanto illegittimi, in quanto le prove sui cui si basano illustrano soltanto circostanze storiche.

3.

Terzo motivo, vertente su un’ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente. L’obiettivo degli atti impugnati è stato conseguito mediante altre misure legislative; pertanto, essi costituiscono un’ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente.


(1)  GU 2022, L 153, pag. 77.

(2)  GU 2022, L 153, pag. 1.

(3)  GU 2012, L 285, pag. 1.