|
17.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/33 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2022 — GKP/ EUIPO — Cristalfarma (TIARA RUBIS)
(Causa T-518/22)
(2022/C 398/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: GKP GmbH (Ehrenhausen an der Weinstraße, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cristalfarma Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «TIARA RUBIS» — Domanda di registrazione n. 18 205 571
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2022, nel procedimento R 1878/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata; |
|
— |
confermare integralmente il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata; e |
|
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, incluse le spese delle fasi precedenti del procedimento. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine a taluni servizi della classe 35; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine ai prodotti della classe 5 e a taluni servizi. |