10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/14


Ricorso proposto il 18 agosto 2022 — Austria/Commissione

(Causa T-501/22)

(2022/C 389/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll e A. Kögl, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione europea, dell’8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2022) 3543 final e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno 22, L 157, pag. 15, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione le spese dichiarate dalla Repubblica d’Austria a carico del FEAGA, indicate nell’allegato di detta decisione alla voce di bilancio 6200, righe da 1 a 8, detratti gli importi menzionati alla voce di bilancio 08020601, per un totale pari dunque a EUR 68 146 449,98;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo

La convenuta avrebbe violato l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1) imponendo una rettifica finanziaria attraverso la decisione di esecuzione impugnata, benché la ricorrente abbia applicato il coefficiente di riduzione per l’assegnazione di diritti all’aiuto ai gestori di alpeggi conformemente all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (2). Pertanto, la relativa rettifica finanziaria sarebbe stata applicata erroneamente.

2.

Secondo motivo

La convenuta avrebbe violato l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 imponendo una rettifica finanziaria, sebbene l’uso della riserva nazionale per le misure correttive stabilite per gli operatori di pascoli collettivi, nonché la riduzione lineare volta a evitare il superamento del massimale nazionale fosse compatibile con il diritto dell’Unione. Al fine di adottare un siffatto approccio, la ricorrente avrebbe potuto basarsi sull’articolo 30, paragrafo 7, lettera b) o sull’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, la relativa rettifica finanziaria sarebbe stata applicata erroneamente.

3.

Terzo motivo

La convenuta avrebbe violato l’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 negando anche il finanziamento delle spese del FEAGA che sarebbero state sostenute prima del 26 novembre 2016 e, dunque, oltre 24 mesi prima della data in cui i risultati dell’indagine sono stati comunicati tramite lettera della convenuta del 27 novembre 2018.

4.

Quarto motivo

La convenuta avrebbe violato l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE per aver completamente omesso di esaminare le argomentazioni della ricorrente concernenti la classificazione degli alpeggi, basata sulle leggi dei Länder relative a questi ultimi, e non aver quindi fornito una motivazione sufficiente e adeguata in merito alla violazione dei principi di obiettività e parità di trattamento, contestata alla ricorrente, in sede di applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).