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26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/33 |
Ricorso proposto il 15 agosto 2022 — Ungheria / Commissione
(Causa T-499/22)
(2022/C 368/54)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2002, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui esclude il finanziamento da parte dell’Unione, a causa della constatazione di carenze, delle spese nel quadro del contributo finanziario concesso all’Ungheria a titolo degli aiuti diretti disaccoppiati e del sostegno accoppiato facoltativo per gli esercizi finanziari 2017-2019, e a titolo delle misure soggette al SIGC e della gestione dei rischi (Sviluppo rurale FEASR) per gli esercizi finanziari 2017-2018, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’esclusione è fondata su quattro motivi, di cui tre sono oggetto del ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata proposto dal governo ungherese.
Per quanto riguarda il primo fondamento giuridico dell’esclusione, il governo ungherese basa la propria argomentazione sul fatto che né un’interpretazione letterale né un’interpretazione teleologica dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1) giustificano l’interpretazione della Commissione nel senso che la nozione di agricoltore in attività ricomprenda anche le imprese collegate.
La nozione di gruppo di persone fisiche o giuridiche non può essere assimilata a quella di imprese collegate, e la prima non ricomprende nemmeno in sé stessa la seconda.
Tale interpretazione della Commissione è respinta da diversi Stati membri, e non si può considerare che la messa a disposizione del contenuto delle riunioni bilaterali di conciliazione con gli Stati membri mediante il sistema CircaBC possa consentire di generare certezza del diritto su una questione talmente importante.
Il secondo motivo di esclusione attiene alla posizione della Commissione secondo la quale l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 809/2014 (2), laddove prevede un aumento del tasso di controlli in loco, non stabilisce una distinzione tra di essi a seconda della fonte del livello di errore (selezione basata sul rischio/aleatoria). Secondo la Commissione, l’approccio adottato dalle autorità ungheresi, consistente nel prendere in considerazione soltanto determinati risultati derivanti da controlli in loco, selezionati in maniera aleatoria e pertinenti per il calcolo dell’aumento eventualmente necessario del tasso di controlli, non sarebbe conforme alle disposizioni normative.
Orbene, le disposizioni normative pertinenti non prevedono espressamente che sia necessario, per determinare l’aumento del tasso, prendere in considerazione anche gli errori accertati negli elementi del campione nell’ambito di un’analisi dei rischi. Di conseguenza, le disposizioni dell’Unione applicabili non precisano come si debba definire il campione di beneficiari da controllare. Infatti, nulla consente di concludere che l’«aumento a un livello adeguato» possa essere ottenuto soltanto — invece di utilizzare un campione aleatorio che rappresenti più fedelmente la popolazione di controllo — scegliendo di rendere tale campione «proporzionato» a un campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. L’inclusione nel tasso di errore globale dei risultati del campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi produce un risultato distorto.
Da ultimo, il terzo motivo di esclusione si basa sul fatto che le comunicazioni di eventi relativi agli animali sono state inserite nel registro degli animali senza che vi fosse traccia delle comunicazioni tardive. Il fatto che i controlli amministrativi incrociati non abbiano permesso di individuare le comunicazioni presentate tardivamente (una volta scaduti i termini massimi fissati dalla normativa settoriale, requisito necessario per il sostegno accoppiato facoltativo) osta alla riduzione dei pagamenti a titolo del sostegno accoppiato facoltativo e all’applicazione di sanzioni amministrative.
Orbene, ciò non significa che le autorità ungheresi non sanzionino le comunicazioni tardive, dato che esse sono sanzionate nell’ambito dei controlli di condizionalità. Di conseguenza, le condotte di questo tipo non restano impunite, ma la stessa condotta non viene sanzionata due volte.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).