19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/87


Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI / Siria

(Causa T-457/22)

(2022/C 359/106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

al pagamento di tutte le somme, dovute all’Unione europea, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» (in prosieguo: l’«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:

EUR 50 880 189,61 USD 2 897 002,31, ossia l’importo dovuto all’UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all’intero capitale pari a EUR 40 744 064,86 e USD 2 223 971,84; agli interessi pari a 5 161 649,64 e USD 341 462,46 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino al 30 giugno 2022) pari a EUR 4 974 475,11 e USD 331 568,01.

ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale più elevato (per ciascun successivo periodo di un mese) tra (i) un tasso uguale al tasso EURIBOR maggiorato del 2 % (200 punti base) [tranne per i pagamenti in USD, cui si applica il tasso uguale al tasso LIBOR maggiorato del 2 % (200 punti base)] o (ii) il tasso fisso dovuto ai sensi dell’articolo 3.01 maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all’effettivo pagamento.

al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito dal 9 agosto 2017, che ammontano a EUR 11 416,23 e USD 760,94, importi dovuti alla Banca alla data del 30 giugno 2022, ossia gli interessi di mora previsti dal contratto [(maturati a partire dalla data di scadenza fino al 29 giugno 2022 (data in cui le relative tranche di capitale e interessi sono state versate dall’Unione europea a norma della Garanzia 2000)].

al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell’accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell’obbligo contrattuale, di cui all’articolo 3.02 dell’accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute alla EU (surrogata nei diritti della Banca) in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito e le somme dovute alla Banca in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell’accordo di prestito a titolo di interessi di mora previsti dal contratto.