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19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/83 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — UIV Servizi / REA
(Causa T-440/22)
(2022/C 359/101)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unione Italiana Vini Servizi (UIV Servizi) Soc. coop. arl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. Bonafini, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare la nullità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (articolo 33.2) (rif. Ares (2022)3368330 — 02/05/2022) nonché della sospensione stessa del contratto, per violazione del contratto e dei pertinenti principi generali del diritto dell’Unione invocati nel presente ricorso; |
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condannare l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) a revocare la sospensione della convenzione di sovvenzione 874904 — TTD.EU — European Quality Wines: Taste The Difference; |
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condannare la REA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali della ricorrente — come documentati — per un importo fissato a EUR 500 000; |
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condannare la REA alle spese legali sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione») — Erronea applicazione dell’articolo 33.2.1 (a) della convenzione 874904 — TTD.EU (definizione di «errori sostanziali, irregolarità o frode»).
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte della REA. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione — Mancata applicazione dell’articolo 33.2.1 (b) della convenzione 874904 — TTD.EU — «Incidenza significativa» dei presunti «errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione grave degli obblighi» sulla convenzione TTD.EU. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’asserita inosservanza del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto dell’Unione della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di proporzionalità nonché dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE. |