19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/83


Ricorso proposto il 12 luglio 2022 — UIV Servizi / REA

(Causa T-440/22)

(2022/C 359/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unione Italiana Vini Servizi (UIV Servizi) Soc. coop. arl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. Bonafini, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (articolo 33.2) (rif. Ares (2022)3368330 — 02/05/2022) nonché della sospensione stessa del contratto, per violazione del contratto e dei pertinenti principi generali del diritto dell’Unione invocati nel presente ricorso;

condannare l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) a revocare la sospensione della convenzione di sovvenzione 874904 — TTD.EU — European Quality Wines: Taste The Difference;

condannare la REA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali della ricorrente — come documentati — per un importo fissato a EUR 500 000;

condannare la REA alle spese legali sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione») — Erronea applicazione dell’articolo 33.2.1 (a) della convenzione 874904 — TTD.EU (definizione di «errori sostanziali, irregolarità o frode»).

Violazione del principio della presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Errore manifesto di valutazione in base al diritto dell’Unione — Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento — Violazione del principio della buona fede secondo il diritto dell’Unione e il diritto belga — Violazione del combinato disposto degli articoli 1134 e 1156 del Civil Code (Codice Civile) belga.

2.

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte della REA.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserita illegittimità della lettera di conferma della sospensione della convenzione — Mancata applicazione dell’articolo 33.2.1 (b) della convenzione 874904 — TTD.EU — «Incidenza significativa» dei presunti «errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione grave degli obblighi» sulla convenzione TTD.EU.

4.

Quarto motivo, vertente sull’asserita inosservanza del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto dell’Unione della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di proporzionalità nonché dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE.