5.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/52


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Bank / SRB

(Causa T-430/22)

(2022/C 340/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente;

condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, in base al quale il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso per i depositi coperti e la valutazione del ciclo economico attuale.

3.

Terzo motivo, relativo al fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio di fissazione dei contributi in base ad un approccio orientato al rischio, nonché il principio di proporzionalità, e, pertanto, violano gli articoli 16, 17 e 52 della Carta, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).