19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/80


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Max Heinr. Sutor/CRU

(Causa T-423/22)

(2022/C 359/98)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Max Heinr. Sutor OHG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, M. Rätz, T. Kreft e H.-U. Klöppel, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento SRB/ES/2022/18) e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), in quanto il convenuto non avrebbe escluso dal calcolo dei prelievi a carico della banca per il 2022 i fondi dei clienti gestiti dalla ricorrente a titolo fiduciario. La disposizione menzionata dovrebbe essere applicata a tali fondi dei clienti protetti in caso di insolvenza, in quanto essi soddisferebbero le condizioni della fattispecie di cui alla chiara formulazione della norma.

2.

Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3), in quanto la decisione fisserebbe un prelievo a carico della banca in misura molte volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie — prive di rischio — iscritte in bilancio dalla ricorrente. La decisione non sarebbe né idonea né necessaria al raggiungimento degli obiettivi perseguiti tramite detto prelievo e gli inconvenienti causati dalla decisione non sono adeguati rispetto agli obiettivi previsti.

3.

Terzo motivo: violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione, senza un’obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna indicazione delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano a bilancio secondo quanto stabilito dagli IFRS (International Financial Reporting Standards), nonché rispetto alle imprese d’investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto l’inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento significativo del prelievo bancario a carico della ricorrente per il 2022.

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, in quanto la decisione limiterebbe la libertà della ricorrente di esercitare un’attività professionale nello Stato membro in cui la stessa ha il suo centro principale di attività, risultando tale limitazione sproporzionata nonché discriminatoria per la ricorrente rispetto alle imprese di investimento con sede in altri Stati membri, provviste altresì di un’autorizzazione come ente creditizio.

6.

Sesto motivo: violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, poiché il convenuto avrebbe concesso alla ricorrente un termine di soli undici giorni, insufficiente per esaminare il progetto di decisione e presentare osservazioni nell’ambito della consultazione.

7.

Settimo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, nonché dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la ricorrente non sarebbe in grado, in base alla motivazione della decisione impugnata, di verificare adeguatamente l’importo del suo contributo.

8.

Ottavo motivo: violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, poiché la carenza di motivazione non consentirebbe alla ricorrente di appurare la regolarità della decisione o, rispettivamente, di contestarla.

9.

Nono motivo (in subordine): nullità della base di calcolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 3, punto 11, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63, qualora essa dovesse essere interpretata nel senso che le passività fiduciarie delle imprese di investimento fornite anche di un’autorizzazione come ente creditizio dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo del prelievo a carico della banca, per violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, nonché del principio della parità di trattamento, dell’articolo 16 della Carta e dell’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).