22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/45


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Colombani / SEAE

(Causa T-414/22)

(2022/C 318/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgique) (rappresentante: N. de Montigny, avocate)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 ottobre 2021 della direttrice delle risorse umane che trasmette al ricorrente una serie di CV censurati e impropriamente presentati come corrispondenti all'impegno assunto dal SEAE nell'ambito dell'accordo del 9 febbraio 2021;

annullare l'accordo del 9 febbraio 2021 nella causa T-507/20 per vizio del consenso e mancato rispetto dei suoi termini da parte del SEAE;

annullare, per quanto necessario, la decisione del 29 marzo 2022 del direttore generale delle risorse del SEAE che respinge il reclamo R/618/21 del ricorrente contro la mancata attuazione di una delle clausole essenziali dell'accordo stipulato il 9 febbraio 2021 nella causa T-507/20, che prevedeva che il SEAE trasmettesse al ricorrente «gli elementi relativi alle qualifiche e all'esperienza professionale dei candidati ritenuti dalla commissione di preselezione più rispondenti ai criteri di preselezione per una serie di procedure specificate nell'accordo»;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la decisione sulla domanda di accesso ai documenti, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di dati personali e nell'interpretazione dei regolamenti 2018/1725 (1) e 1049/2001 (2), uno sviamento di potere e un'interpretazione dell'articolo 6 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») incompatibile con le disposizioni di tali regolamenti.

2.

Il secondo motivo attiene all’incompatibilità con l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla violazione dell'articolo 45 del regolamento n. 2018/1725 in quanto la limitazione del diritto di accesso viola i principi di buona amministrazione, il diritto al processo equo, la parità delle armi e il diritto a un ricorso effettivo e impedisce qualsivoglia controllo giurisdizionale sugli atti impugnati.

3.

Il terzo motivo attiene al rigetto dell'argomento del SEAE che si è limitato a fare riferimento al ritiro del reclamo senza rispondere sul merito del reclamo presentato, e alla mancata motivazione del rigetto del reclamo relativo all'illegittimità della restrizione al diritto di accesso.

4.

Il quarto motivo attiene alla cattiva condotta in servizio e alla violazione dello Statuto a causa della parzialità e del conflitto di interessi degli autori delle decisioni impugnate.

A sostegno del ricorso per l'annullamento dell'accordo consensuale e del recesso nella causa T-507/20, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Il primo motivo, invocato a titolo principale, attiene al dolo e alla nullità dell'accordo raggiunto nella causa T-507/20.

2.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, riguarda il mancato rispetto dell'accordo e l’invocazione abusiva dell'autorità di cosa giudicata da parte del SEAE.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).