10.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/11 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2022 — Glonatech/REA
(Causa T-409/22)
(2022/C 389/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologies (Glonatech) (Lamía, Grecia) (rappresentante: N. Scandamis, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la ricorrente ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali ad essa incombenti e ha pieno diritto al pagamento dei costi oggetto della domanda, relativi al progetto SANAD, e annullare la Nota di debito n. 3242113938 in quanto essa viola la normativa applicabile dichiarando inammissibili i costi il cui pagamento è stato escluso, e |
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condannare la REA alle spese del presente procedimento o, nel caso in cui le conclusioni di cui alla presente domanda non vengano accolte, astenersi dal condannare alle spese la ricorrente, tenuto conto della complessità della presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che si deve ritenere che la «relazione finale di audit» attinente alle indennità concesse ai lavoratori distaccati della ricorrente per la condivisione delle conoscenze e la mobilità intersettoriale non rientri nell’ambito di applicazione della convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione»), in quanto è stata realizzata dalla REA a titolo eccezionale in funzione di un finanziamento a tasso fisso proprio di una ricerca basata su realizzazioni e risultati e quindi non soggetto a verifiche ex post, ma anche in quanto è stata condotta in modo manifestamente inquisitorio essendo stati sospettati errori sistematici che tuttavia non sono ritenuti di natura sistematica, fondandosi dunque su condizioni inerenti ad altri tipi di procedura. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, in subordine, se si ritenesse che tale controllo rientri nell’ambito di applicazione della convenzione, esso avrebbe dovuto essere effettuato quale verifica ex ante da parte dell’ordinatore, sulla base di elementi di prova tratti da meccanismi di consultazione elettronica istituiti dall’organizzazione ospitante (KU), specificamente incaricata di raccogliere dati relativi al distacco nei propri uffici, e sotto il monitoraggio della convenuta. Non avendo proceduto in tal senso, quest’ultima ha violato le condizioni della convenzione in relazione a una corretta valutazione sulla base della normativa applicabile. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che anche se si dovesse ritenere che l’audit rientri nell’ambito del contratto e che l’onere della prova ricada, in linea di principio, sulla ricorrente, l’esclusione dei costi relativi al distacco, nel corso di verifiche ex post per errori sistematici non propri di una siffatta verifica in quanto riguardanti un finanziamento a tasso fisso, è stata stabilita in violazione del principio di buona fede non soltanto nell’applicazione del regolamento finanziario 2018/1046 (1) vigente al momento dell’esecuzione dell’audit (articolo 181, paragrafo 2), ma anche nell’esecuzione in base al contratto in generale: esercitando illegittimamente la propria discrezionalità, l’ente a cui è stata affidata l’attività di audit ha negato che fosse sufficiente un audit di performance in relazione a un finanziamento a tasso fisso con conseguente valutazione sulla base di dati storici certificati e verificabili del beneficiario e ha invece privilegiato tipi di prova relativi ad eventi determinanti le attività coperte dal finanziamento a tasso fisso. Tale inversione dell’onere della prova ha privato la ricorrente del diritto di interpretare gli obblighi contrattuali ad essa incombenti a proprio vantaggio in un contesto normativo caratterizzato dalla vaghezza dei termini, determinata dal regolamento finanziario all’epoca applicabile (966/2012) (2) nonché dalla condotta contraddittoria della convenuta nel vigilare sull’attuazione della convenzione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che nella corretta valutazione della varietà di elementi probatori convergenti, interni ed esterni, ma anche degli orientamenti fuorvianti prima e durante l’attuazione, non si deve tenere conto delle discordanze e delle lacune rilevate negli elementi probatori o, almeno, esse devono essere ridimensionate in misura adeguata, ma non devono comportare l’esclusione in toto a causa del loro carattere sistematico, in particolare quando esse devono essere ignorate in quanto di fatto irrilevanti o trascurabili in base al principio generale di proporzionalità. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).