3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/11


Ricorso proposto il 28 giugno 2022 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

(Causa T-399/22)

(2022/C 380/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l’allegato III riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non sarebbe redatta nella lingua scelta dalla ricorrente, ovvero il tedesco.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché il principio fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto conterrebbe vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni e poiché il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile.

Terzo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nonché gli articoli 16, 17, 41 e 53 della Carta, in quanto il convenuto avrebbe determinato erroneamente il livello-obiettivo annuale; in subordine, gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violerebbero il diritto di rango superiore.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (IPS) e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe alla ricorrente un moltiplicatore relativo per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in ragione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sarebbero in linea con il suo profilo di rischio, che è qualificato dal sistema di doppia tutela fornita dall’IPS della Sparkassen-Finanzgruppe e dal fondo di riserva Hessen-Thüringen.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).