29.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 326/19


Ricorso proposto il 24 giugno 2022 — Heßler/Commissione

(Causa T-369/22)

(2022/C 326/27)

Lingua processuale: il tedesco.

Parti

Ricorrente: Michael Heßler (Mannebach, Germania) (Rappresentante: I. Steuer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione sul reclamo emessa dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 25 marzo 2022;

obbligare la convenuta a mantenere, fintanto che sono soddisfatti i requisiti, l’applicazione della detrazione fiscale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68, come stabilito nelle conclusioni dei capi d’amministrazione, retroattivamente dal 1o agosto 2021;

riconoscere interessi sui pagamenti non effettuati, in conformità del regolamento finanziario;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base alla decisione sul reclamo, il ricorrente, che ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 260/68 (1) invoca le conclusioni 222/04 dei capi d’amministrazione, ignorerebbe la recente giurisprudenza di cui alla sentenza del 12 marzo 2020, XB/BCE (T-484/18, non pubblicata, EU:T:2020:90). Del resto, dette conclusioni non avrebbero alcun effetto vincolante nel singolo caso. L’amministrazione non sarebbe pertanto tenuta ad applicarle, poiché in definitiva tutte le decisioni sarebbero decisioni riguardanti il singolo caso. Il fatto che la situazione del ricorrente non sia paragonabile a quella del ricorrente nella causa T-484/18 sarebbe irrilevante, e solo la percezione dell’assegno per figli a carico giustificherebbe la concessione della detrazione.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inerzia dell’amministrazione

Il ricorrente avrebbe, finora, presentato due domande di mantenimento della detrazione fiscale per i suoi due figli di oltre 26 anni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 260/68, come disciplinato più in dettaglio nelle conclusioni 222/04 dei capi d’amministrazione. L’amministrazione gli avrebbe quindi fatto pervenire due messaggi di posta elettronica, contrassegnati come informazioni, comunicando che, a seguito della sentenza T-484/18, la detrazione sarebbe stata ancora concessa solo a condizione che il ricorrente percepisse un assegno per figli a carico. Contro tale informazione il ricorrente non potrebbe presentare reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari, in quanto non si tratterebbe di una decisione. L’amministrazione non avrebbe quindi adottato alcuna decisione in relazione alla sua domanda.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errato oggetto della decisione sul reclamo

L’oggetto del reclamo e la decisione non avrebbero nulla a che vedere tra loro. Il ricorrente avrebbe proposto un reclamo per mancata risposta ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Il 25 marzo 2022, tuttavia, la presunta domanda del ricorrente di annullamento di decisioni di fatto non adottate sarebbe stata respinta, in quanto queste sarebbero corrette.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione di «figlio a carico»

L’amministrazione sarebbe del parere che siano da considerarsi a carico solo i figli per i quali spetta un assegno. Poiché i figli del ricorrente avrebbero superato il limite d’età di 26 anni, il ricorrente non avrebbe più figli a carico e di conseguenza non avrebbe diritto alla detrazione fiscale. In tal modo l’amministrazione confonderebbe la nozione di figlio a carico con le condizioni supplementari per l’ottenimento dell’assegno per figli a carico.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dei requisiti per la detrazione fiscale

Il ricorrente ritiene che le conclusioni dei capi d’amministrazione a suo tempo adottate facciano parte della riforma dello Statuto del 2004 e pertanto dovrebbero essere considerate anche nel presente contesto. L’amministrazione non potrebbe semplicemente estrapolare singole parti del pacchetto di riforma a seconda di ciò che è per essa finanziariamente vantaggioso.

La sentenza T-484/18 in discussione rimanderebbe per la motivazione alla sentenza del 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e a./Commissione (81/79, 82/79 e 146/79, EU:C:1980:270) e non potrebbe pertanto costituire una nuova giurisprudenza. In tale sentenza la Corte non avrebbe tenuto conto di tutte le versioni linguistiche. La conclusione da essa tratta all’epoca, secondo la quale l’esenzione fiscale costituirebbe un complemento dell’assegno per figli a carico, non troverebbe conferma in tal senso in altre versioni linguistiche del regolamento n. 260/68. Tuttavia, finora tale aspetto non sarebbe stato rilevante in quanto la concessione dell’esenzione per figli più grandi non sarebbe stata messa in discussione per decenni.

Anche secondo un’interpretazione storica sulla base del precedente regolamento n. 32 (CEE), n. 12 (CEEA) (2), di tenore quasi identico, non risulterebbe che la detrazione fiscale per figli a carico sia un complemento dell’assegno per figli. Il termine «außerdem», utilizzato come connettivo testuale, [nella versione italiana: «supplementare»] si riferirebbe chiaramente a un importo forfettario per spese professionali citato nel comma precedente, e non all’assegno per figli a carico.

Secondo un’interpretazione di diritto comparato, la concessione di una detrazione per il mantenimento di persone a carico, in quanto esso comporta oneri straordinari, costituirebbe uno standard che il Consiglio potrebbe aver preso come modello al momento dell’adozione del regolamento n. 260/68.

Sia l’assegno per figli a carico, sia la detrazione fiscale richiederebbero l’esistenza di un figlio a carico; non occorrerebbe tuttavia percepire l’assegno per figli a carico per ottenere la detrazione fiscale. In tal senso si tratterebbe di un errore logico di forma che invertirebbe in modo inammissibile antecedente e conseguenza.


(1)  Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 250/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8).

(2)  Regolamento n. 32 (CEE), n. 12 (CEEA), relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto della Comunità in esecuzione dell’articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1461).