1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/44


Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Berezkin/Consiglio

(Causa T-360/22)

(2022/C 294/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Grigory Viktorovitsj Berezkin (Mosca, Russia) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio (1), dell’8 aprile 2022, nella parte in cui essa aggiunge il nome del ricorrente all’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio (2), dell’8 aprile 2022, nella parte in cui esso include il nome del ricorrente nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 2014/269 del Consiglio, del 17 marzo 2014;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare EUR 1 a titolo di danno morale;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle sanzioni adottate nei confronti del ricorrente, in quanto esse risulterebbero da un errore manifesto di valutazione, per il motivo che il ricorrente non avrebbe alcun legame con gli eventi che hanno luogo in Ucraina e non sosterrebbe il governo della Federazione russa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione incombente al Consiglio. Il ricorrente sostiene che le sole fonti addotte dal Consiglio sono costituite da articoli di stampa o da estratti di siti Internet, e non possono quindi soddisfare i criteri di prova alla base dell’adozione di sanzioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento. Il ricorrente sostiene di non avere alcun legame materiale con la politica russa in Ucraina e che le sanzioni non avrebbero, di conseguenza, alcun rapporto con nessuno degli obiettivi della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014 (3).

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità. Il ricorrente deduce al riguardo l’illegittimità dei criteri di cui alle lettere f) e g) della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014 in quanto essi traviserebbero gli obblighi incombenti al Consiglio ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nonché il principio della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla lesione dei diritti fondamentali del ricorrente e, in particolare, del diritto di proprietà e della sua libertà di movimento.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente in quanto il Consiglio non gli avrebbe comunicato individualmente le modalità e le motivazioni particolari del suo inserimento nell’elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.

7.

Settimo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento. Il ricorrente ritiene di aver subìto gravi danni alla reputazione di cui chiede ristoro.


(1)  Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).