1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/43 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Zubitskiy / Consiglio
(Causa T-359/22)
(2022/C 294/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Evgeny Borisovich Zubitskiy (Mosca, Russia) (rappresentanti: P. Zeller e D. Reingewirtz, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare illegittimo e inapplicabile al sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (1), nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC; |
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disporre l’annullamento del regolamento (UE) 2022/581, dell’8 aprile 2022 (2), nella parte in cui riguarda il sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy (Allegato I al regolamento (UE) n. 269/2014, modificato — n. 913); |
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condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, e sulla conseguente assenza di base giuridica nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) alla decisione (PESC) 2014/145, del 17 marzo 2014, modificata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente e sulla conseguente violazione dell’articolo 296 TFUE. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e sulla conseguente violazione dell’articolo 215 TFUE, in quanto l’adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, non è necessaria all’attuazione delle decisioni adottate in forza dell’articolo 29 TUE e più in particolare della decisione (PESC) 2022/329 del 25 febbraio 2022. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi dei criteri f) e g) della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, il quale costituisce il fondamento dell’adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’inesattezza materiale dei fatti in quanto le presunte prove sulle quali si è basato il Consiglio per adottare il regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente (i) riguardano esclusivamente informazioni, talvolta risalenti a oltre 5 anni addietro, tratte da siti internet (alcuni dei quali, segnatamente, rucompromat, non hanno alcun carattere obiettivo) e (ii), talune, rivelano fatti erronei. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente in quanto il regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, costituisce una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, fra i quali figurano il diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, e la libertà d’impresa, sancita all’articolo 16 di detta Carta. |
(1) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).