1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/43


Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Zubitskiy / Consiglio

(Causa T-359/22)

(2022/C 294/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Evgeny Borisovich Zubitskiy (Mosca, Russia) (rappresentanti: P. Zeller e D. Reingewirtz, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittimo e inapplicabile al sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (1), nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC;

disporre l’annullamento del regolamento (UE) 2022/581, dell’8 aprile 2022 (2), nella parte in cui riguarda il sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy (Allegato I al regolamento (UE) n. 269/2014, modificato — n. 913);

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, e sulla conseguente assenza di base giuridica nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) alla decisione (PESC) 2014/145, del 17 marzo 2014, modificata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente e sulla conseguente violazione dell’articolo 296 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e sulla conseguente violazione dell’articolo 215 TFUE, in quanto l’adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, non è necessaria all’attuazione delle decisioni adottate in forza dell’articolo 29 TUE e più in particolare della decisione (PESC) 2022/329 del 25 febbraio 2022.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi dei criteri f) e g) della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, il quale costituisce il fondamento dell’adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sull’inesattezza materiale dei fatti in quanto le presunte prove sulle quali si è basato il Consiglio per adottare il regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente (i) riguardano esclusivamente informazioni, talvolta risalenti a oltre 5 anni addietro, tratte da siti internet (alcuni dei quali, segnatamente, rucompromat, non hanno alcun carattere obiettivo) e (ii), talune, rivelano fatti erronei.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente in quanto il regolamento (UE) n. 2022/581, dell’8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, costituisce una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, fra i quali figurano il diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, e la libertà d’impresa, sancita all’articolo 16 di detta Carta.


(1)  Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).