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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/36 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy / Commissione
(Causa T-348/22)
(2022/C 294/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (Giacarta, Indonesia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (1); e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 2, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera a), 4, paragrafi 3 e 5, e 28 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (2) (in prosieguo: «il regolamento di base») per aver compensato regimi che, ai sensi del regolamento di base, non erano sovvenzioni compensabili. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe usato valori indicativi errati nella determinazione del vantaggio e nel calcolo dell'importo delle sovvenzioni compensabili, in violazione degli articoli 3, paragrafo 2, 6, lettere a), b) e d), e 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di ripartire l’importo della sovvenzione relativa alla fornitura di minerali di nichel in base alla produzione del prodotto in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta, in violazione degli articoli 7, paragrafo 2, e 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. |
(2) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).