25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 284/58 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Mozelsio / Commissione
(Causa T-343/22)
(2022/C 284/79)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale/per valutazione incidentale della validità; |
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dichiararlo ricevibile e, conseguentemente, |
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in via principale
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in subordine
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in estremo subordine
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). A sostegno dell’illegittimità delle predette disposizioni, la ricorrente afferma che un funzionario o agente dovrebbe poter effettuare una scelta informata sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento del pensionamento e non prima. Orbene, l’applicazione della norma attuale implica una differenza di trattamento rispetto a un funzionario che abbia trascorso tutta la sua carriera all’interno del sistema europeo oppure abbia preso servizio nelle istituzioni europee senza trasferire diritti pensionistici precedentemente acquisiti nel sistema pensionistico di uno Stato membro. La ricorrente ritiene, dunque, che sussista una violazione del principio di non discriminazione che determinerebbe l’illegittimità delle disposizioni impugnate. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine previsti all’articolo 24 dello Statuto. La ricorrente fa valere il fatto di non aver ricevuto, al momento del trasferimento dei suoi diritti pensionistici, alcuna tabella indicante che ella aveva diritto al rimborso dell’equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel suo regime nazionale d’origine e non contabilizzati nel sistema pensionistico dell’Unione. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, la circostanza che taluni funzionari ricevano un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti pensionistici e altri no costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e una discriminazione ingiustificata. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di un arricchimento senza causa a danno della ricorrente. La ricorrente rileva che, al momento del trasferimento dei suoi diritti nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, non ha avuto luogo alcun rimborso del residuo dell’equivalente attuariale non preso in considerazione nel calcolo del suo abbuono d’anzianità. |