25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 284/51


Ricorso proposto il 30 maggio 2022 — Unsa Énergie/Commissione

(Causa T-322/22)

(2022/C 284/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unsa Énergie (Bagnolet, Francia) (rappresentante: avv. M.-P. Ogel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione europea COMP B.2/NP/mm *comp(2022)2975325, dell’8 aprile 2022, con cui la Commissione respinge, in quanto irricevibile, la denuncia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1), in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della nozione di interessato. Il ricorrente sostiene che la Commissione ignora la giurisprudenza secondo cui lo status di interessato possa essere riconosciuto a un sindacato qualora sia dimostrato che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento 2015/1589 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo il ricorrente, la Commissione ha omesso di esaminare la sua denuncia o di chiedergli precisazioni sulla stessa, in violazione dell’articolo 24 del regolamento 2015/1589 che attribuisci vari diritti agli interessati.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).