4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 257/46


Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — Moshkovich / Consiglio

(Causa T-283/22)

(2022/C 257/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vadim Nikolaevich Moshkovich (Tambov, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, M. Moretto, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2); e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 296 TFUE.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dei criteri di inserimento enunciati negli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione dei diritti fondamentali di proprietà e di libertà d’impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.


(1)  GU 2022, L 80, pag. 31.

(2)  GU 2022, L 80, pag. 1.