18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/11


Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Engineering — Ingegneria Informatica/Commissione

(Causa T-273/22)

(2022/C 276/17)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Engineering — Ingegneria Informatica SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Villata, C. Oncia e L. Montevecchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare gli indicati provvedimenti della Commissione DH (Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione — Directorate H — Common Implementation Centre — H.2. Common Audit Service) e della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni — in particolare la LOC (Letter of Conclusion Ref. Ares (2021)7900224 — 21/12/2021 della Commissione Europea ref. CAIA389007, il FAR (Final Audit Report allegato alla LOC); la Lettera di Richiesta (Confirmation Letter della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni del 15 marzo 2022) e la Nota di Debito (Nota della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni n. 3242203436 del 15 marzo 2022), nulli, illegittimi, annullati o comunque inefficaci;

Dichiarare la ammissibilità dei Costi Esclusi quali «eligible costs» ai sensi del Grant Agreement Dante e il conseguente diritto di Engineering di veder considerati tali costi ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo della sovvenzione prevista nel menzionato contratto ed in ogni caso l’insussistenza del diritto della Commissione a recuperare dette somme;

con vittoria delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente all’erronea applicazione, ad opera della Commissione Europea — Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni, di quanto previsto nel Grant Agreement Dante.

Si fa valere a questo riguardo che la Lettera di Richiesta e la Nota di Debito si basano sull’esito di un audit della Commissione Europea che ha illegittimamente escluso, dai costi ammissibili ai sensi del Grant Agreement di cui la ricorrente era parte, ai fini di beneficiare delle sovvenzioni ivi previste, bonus assegnati ai dipendenti sulla base di obiettivi generali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle aspettative legittime della ricorrente.

Si fa valere a questo riguardo che nel contesto di precedenti schemi di sovvenzioni di cui la ricorrente era parte (in particolare, del 7th Framework Programme), lo schema di remunerazione escluso con i provvedimenti impugnati, pur oggetto di esame da parte della Commissione Europea, era stato ammesso senza riserve. L’immotivato mutamento del giudizio dell’Autorità in merito all’ammissibilità dei bonus costituisce pertanto una violazione del principio dell’affidamento legittimo, a più riprese affermato dalla Corte di Giustizia e da codesto Tribunale.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione del Grant Agreement «Dante» e della relativa previsione contrattuale, essendo stati esclusi costi ammissibili sulla base del dato testuale del contratto stesso, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.