|
18.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 276/11 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Engineering — Ingegneria Informatica/Commissione
(Causa T-273/22)
(2022/C 276/17)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Engineering — Ingegneria Informatica SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: S. Villata, C. Oncia e L. Montevecchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Dichiarare gli indicati provvedimenti della Commissione DH (Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione — Directorate H — Common Implementation Centre — H.2. Common Audit Service) e della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni — in particolare la LOC (Letter of Conclusion Ref. Ares (2021)7900224 — 21/12/2021 della Commissione Europea ref. CAIA389007, il FAR (Final Audit Report allegato alla LOC); la Lettera di Richiesta (Confirmation Letter della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni del 15 marzo 2022) e la Nota di Debito (Nota della Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni n. 3242203436 del 15 marzo 2022), nulli, illegittimi, annullati o comunque inefficaci; |
|
— |
Dichiarare la ammissibilità dei Costi Esclusi quali «eligible costs» ai sensi del Grant Agreement Dante e il conseguente diritto di Engineering di veder considerati tali costi ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo della sovvenzione prevista nel menzionato contratto ed in ogni caso l’insussistenza del diritto della Commissione a recuperare dette somme; |
|
— |
con vittoria delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente all’erronea applicazione, ad opera della Commissione Europea — Commissione Europea, Direzione Generale Migrazione e Affari Interni, di quanto previsto nel Grant Agreement Dante.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle aspettative legittime della ricorrente.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione del Grant Agreement «Dante» e della relativa previsione contrattuale, essendo stati esclusi costi ammissibili sulla base del dato testuale del contratto stesso, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo. |