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20.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 237/66 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2022 — Pharmaselect International / EUIPO — OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)
(Causa T-221/22)
(2022/C 237/86)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Jackermeier e D. Wiedemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OmniActive Health Technologies Ltd (Mumbai, India)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «LUTAMAX» –Marchio dell’Unione europea n. 3 472 974
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2022 nei procedimenti riuniti R 524/2021-1 e R 649/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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disporre che il marchio dell’Unione europea n. 3 472 974 LUTAMAX rimanga registrato per i seguenti prodotti: classe 5: medicinali per uso umano e animale; prodotti dietetici per uso medico, integratori alimentati per uso medico o dietetico, preparati vitaminici per scopi medici o dietetici; prodotti per la cura degli occhi (per uso farmaceutico); tutti i suddetti articoli non per uso veterinario; classe 29: alimenti ed integratori alimentari dietetici non per uso medico (compresi nella classe 29); olii e grassi commestibili; classe 30: alimenti ed integratori alimentari dietetici non per uso medico (compresi nella classe 30); |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |