20.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 237/65


Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Wallmax / EUIPO — Roxtec (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici)

(Causa T-219/22)

(2022/C 237/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wallmax Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici) — Marchio dell’Unione europea n. 7 376 023

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2022 nel procedimento R 1093/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la seconda commissione di ricorso dichiara che il marchio controverso non è nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i seguenti prodotti: classe 6: sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in metallo; telai di sigillatura in metallo; classe 17: telai di sigillatura in plastica o gomma; classe 19: tubi rigidi non metallici per la costruzione; telai di sigillatura non metallici;

annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la seconda commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento in relazione alla decisione sulle spese;

di conseguenza, confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO adottata il 23 aprile 2021;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.