11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/30


Ricorso proposto il 21 aprile 2022 — Grecia / Commissione

(Causa T-211/22)

(2022/C 266/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Leftheriotou, A. -E. Vasilopoulou, e K. Konsta)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata (1) nella parte in cui impone rettifiche finanziarie alla Repubblica ellenica, per un importo lordo di EUR 43 525 011,74 e un importo netto, tenuto conto delle riduzioni, di EUR 43 156 228,16 a seguito dell'indagine XC/2018/001/GR per l’applicazione della condizionalità negli anni di domanda 2016/2017 (esercizi finanziari 2016 e 2017, pagine da 72 a 124 della relazione di sintesi)

in subordine, annullare la decisione impugnata e ridurre al 5 % la percentuale di rettifica da essa imposta, e

in ogni caso, ridurre l'importo della rettifica finanziaria netta imposta a EUR 12 225 532,12

condannare la convenuta alle spese della Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi. I primi quattro motivi vertono sulle constatazioni sulle quali la Commissione fonda la decisione controversa, mentre il quinto e il sesto motivo riguardano il calcolo della rettifica controversa.

1.

Il primo motivo verte sulla mancanza di base giuridica per sottoporre a controlli essenziali le constatazioni della Commissione, ovvero sulla violazione del principio della certezza del diritto e sul difetto di motivazione.

2.

Con il secondo motivo, nella sua prima parte, si eccepisce l’incompetenza ratione materiae del servizio della Commissione che ha imposto le rettifiche e, nella sua seconda parte, si deduce la violazione del principio di proporzionalità, in quanto sono state imposte rettifiche per constatazioni che non avrebbero in alcun modo comportato l'imposizione di sanzioni ai beneficiari degli aiuti.

3.

Il terzo motivo verte su un’erronea interpretazione ed applicazione delle norme del diritto dell’Unione e su un errore di fatto della Commissione nell’effettuazione delle altre sue constatazioni.

4.

Con il quarto motivo, vertente sulle constatazioni della Commissione relative al controllo essenziale «Presentazione di relazioni riguardanti le risultanze dei controlli», viene fatto valere che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi di leale cooperazione e certezza del diritto (parte A), nonché in base ad un errore di fatto nelle conclusioni tratte dalla Commissione (parte B).

5.

Con il quinto motivo viene fatto valere che la Commissione ha effettuato una rettifica in base ad un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 255 del 28.8.2014, pagine da 18 a 58, parte A del motivo), ma anche in violazione dell'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (GU L 255 del 28.8.2014, pagine da 59 a 124) e del principio del divieto di trattamento in peius dello Stato membro nel corso della procedura di verifica (parte B).

6.

Infine, il sesto motivo verte su una violazione di legge nel calcolo della rettifica finanziaria netta controversa, nonché sulla mancata applicazione delle riduzioni, a causa della precedente imposizione di rettifiche finanziarie alle stesse spese corrette dalla decisione impugnata, in violazione degli orientamenti della Commissione.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/222 della Commissione del 16 febbraio 2022 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2022) 830] (GU 2022, L 37, pag. 63).