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20.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 237/56 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — T-Systems International / Commissione
(Causa T-173/22)
(2022/C 237/73)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: T-Systems International GmbH (Frankfurt am Main, Germania) (rappresentanti: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, D. Bogaert e T. Payan, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di aggiudicazione dell’appalto nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/A3/PR/2019/010 per la prestazione di servizi in relazione ai Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA), i cui risultati sono stati comunicati il 21 gennaio 2022; |
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condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 168, paragrafo 6, del regolamento finanziario (1) e sull’illegittimità di tutte le offerte presentate nell’ambito della procedura, in quanto i requisiti previsti nel capitolato d’oneri renderebbero eccessivamente difficile o impossibile l’attuazione del servizio, e quindi la presentazione di un’offerta regolare. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe modificato i requisiti obbligatori previsti nelle specifiche tecniche in violazione delle condizioni essenziali della procedura in sede di valutazione delle offerte di altri offerenti. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sull’esistenza di un rischio elevato di modifica sostanziale del contratto, in quanto la Commissione avrebbe aggiudicato l’appalto a condizioni tecniche che, come la stessa non poteva ignorare, sarebbero diventate rapidamente obsolete, o addirittura sarebbero risultate già obsolete al momento dell’offerta, in violazione dell’articolo 170 del regolamento finanziario. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).