16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/54


Ricorso proposto il 15 marzo 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Causa T-142/22)

(2022/C 198/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 dicembre 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 della Landesbank Baden-Württemberg al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/82), compresi i relativi allegati;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), nonché il principio generale di uguaglianza, in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale tedesca, che deve essere utilizzata nei confronti della ricorrente e differirebbe dalla lingua utilizzata per le decisioni adottate nei confronti di altri enti tedeschi.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e sarebbe poco comprensibile e non trasparente.

3.

Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficerebbe della tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«IPS») e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe un moltiplicatore di 5/9 per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in considerazione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

6.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

7.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

8.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

9.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).