25.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/42


Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Belshyna / Consiglio

(Causa T-115/22)

(2022/C 171/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Belshyna AAT (Bobruisk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2) (le «misure impugnate»), e

condannare il Consiglio alle spese relative al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che includendo la ricorrente negli allegati delle misure impugnate, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione. In particolare, la ricorrente sostiene che le misure impugnate contengono una motivazione non corroborata, errata dal punto di vista fattuale e infondata a sostegno della sua designazione. Inoltre, la motivazione insufficiente fornita non dimostra un nesso materiale sufficiente con l’obiettivo delle misure.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le misure impugnate non soddisfano il livello probatorio richiesto al fine di adottare sanzioni individuali. Tentando di utilizzare misure individuali al fine di conseguire l’obiettivo di limitare le attività imprenditoriali e gli utili di una impresa straniera di proprietà statale, il Consiglio ha applicato un tipo di misura illegittimo.


(1)  GU L 430 I, pag. 16.

(2)  GU L 430 I, pag. 1.