4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/44


Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-95/22)

(2022/C 148/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato di tale decisione;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato I di tale regolamento;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.


(1)  Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).