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4.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/44 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Kanyama/Consiglio
(Causa T-95/22)
(2022/C 148/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (1), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato di tale decisione; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (2), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato I di tale regolamento; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.
(1) Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).