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4.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/39 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Credit Suisse Group e a. / Commissione
(Causa T-84/22)
(2022/C 148/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Credit Suisse Group AG (Zurigo, Svizzera), Credit Suisse AG (Zurigo), Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione C(2021) 8612 final del 2 dicembre 2021 nel caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) (in prosieguo: la «decisione») ai sensi dell’articolo 263 TFUE; |
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in subordine, annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE e ridurre l’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE; |
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in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE; |
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ordinare, a titolo di misura di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 88, paragrafo 1 e degli articoli 89, paragrafo 3, lettera d) o 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione da parte della Commissione della decisione di transazione; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, o, in subordine, a un’adeguata quota delle loro spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni (chat) di scambio di informazioni costituiscono accordi e/o pratiche concordate. In particolare,
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni di scambio di informazioni, considerate isolatamente o come parte di un’asserita infrazione unica e continuata comprendente altri asseriti comportamenti per i quali la CS non è considerata responsabile, avevano per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza. In particolare,
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e ha fornito una motivazione insufficiente nell’applicare il concetto di infrazione unica e continuata. In particolare,
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento 1/2003, gli orientamenti per il calcolo delle ammende, i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché l’obbligo di motivazione. In particolare,
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa della CS nel non procedere a un’indagine diligente e imparziale. |