4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/39


Ricorso proposto il 15 febbraio 2022 — Credit Suisse Group e a. / Commissione

(Causa T-84/22)

(2022/C 148/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Credit Suisse Group AG (Zurigo, Svizzera), Credit Suisse AG (Zurigo), Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2021) 8612 final del 2 dicembre 2021 nel caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) (in prosieguo: la «decisione») ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

in subordine, annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE e ridurre l’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’articolo 2 della decisione, ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

ordinare, a titolo di misura di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 88, paragrafo 1 e degli articoli 89, paragrafo 3, lettera d) o 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione da parte della Commissione della decisione di transazione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, o, in subordine, a un’adeguata quota delle loro spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni (chat) di scambio di informazioni costituiscono accordi e/o pratiche concordate. In particolare,

la Commissione non ha fornito le prove richieste per stabilire l’esistenza dell’intesa sottostante e, per estensione, che le conversazioni di scambio di informazioni costituiscano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE;

in subordine, le prove su cui si è basata la Commissione non sono atte a dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le conversazioni di scambio di informazioni costituiscano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato a sufficienza la conclusione secondo cui le conversazioni di scambio di informazioni, considerate isolatamente o come parte di un’asserita infrazione unica e continuata comprendente altri asseriti comportamenti per i quali la CS non è considerata responsabile, avevano per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza. In particolare,

la Commissione non ha soddisfatto l’onere della prova ai sensi dell’articolo 101 TFUE in relazione al fatto che le conversazioni di scambio di informazioni restringano la concorrenza per oggetto;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che una spiegazione legittima per il comportamento e gli effetti favorevoli per la concorrenza siano irrilevanti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e ha fornito una motivazione insufficiente nell’applicare il concetto di infrazione unica e continuata. In particolare,

la Commissione non ha dimostrato e non ha motivato in modo sufficiente l’esistenza di un piano complessivo che perseguiva un obiettivo comune al quale la CS intendeva contribuire o di cui era a conoscenza o che avrebbe dovuto prevedere;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che l’intesa sottostante sia un elemento di un’asserita infrazione unica e continuata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento 1/2003, gli orientamenti per il calcolo delle ammende, i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché l’obbligo di motivazione. In particolare,

la Commissione ha adottato un parametro di valore delle vendite che sovrastima in modo significativo ed arbitrario il valore delle vendite della CS e quindi la rilevanza economica dell’asserita infrazione, discostandosi dal concetto di «valore delle vendite» enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende;

la riduzione concessa alla CS per le circostanze attenuanti è sproporzionatamente bassa e non prende in considerazione altre circostanze attenuanti;

l’ammenda inflitta alla CS sopravvaluta in modo significativo la gravità dell’asserita infrazione;

l’ammenda inflitta alla CS viola il principio di parità di trattamento;

la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente per consentire al Tribunale di valutare la proporzionalità del calcolo dell’ammenda della CS rispetto a quella delle parti della transazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa della CS nel non procedere a un’indagine diligente e imparziale.