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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/29 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2022 — Novasol / ECHA
(Causa T-70/20)
(2022/C 138/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Novasol (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: C. Alter e G. Bouton, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, sulla base dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione dell'ECHA del 25 novembre 2021, SME D (2021)8531-DC, con la quale essa ha constatato che la ricorrente non può essere riconosciuta come una PMI e non può beneficiare della riduzione tariffaria a favore di una media impresa, come richiesto al momento della presentazione delle domande; |
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condannare l’ECHA alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dall’ECHA nella decisione impugnata, in quanto essa avrebbe proceduto ad un’erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla valutazione della dimensione delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») di cui al regolamento REACH (1), alla raccomandazione 2003/361 (2) nonché al regolamento n. 340/2008 (3). |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle circostanze della fattispecie, in quanto la decisione impugnata si basa su una lettura erronea della sussistenza dei fatti su cui si basa la classificazione come PMI, ancorché l'ECHA disponesse di tutte le informazioni necessarie per valutare la dimensione della ricorrente. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, in quanto, nonostante le osservazioni dettagliate e documentate della ricorrente volte a determinare le dimensioni dell'impresa, l'ECHA non ha in alcun modo tenuto conto degli argomenti dedotti. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).
(2) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).
(3) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6).