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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/28 |
Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Guma Holdings / EUIPO — X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTRADE)
(Causa T-67/22)
(2022/C 138/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Guma Holdings LTD (Limassol, Cipro) (rappresentanti: M. Oleksyn e M. Stępkowski, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo XTRADE nei colori grigio scuro, grigio chiaro, blu, tonalità di blu — Marchio dell’Unione europea n. 13 061 387
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2021 nel procedimento R 981/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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modificare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente, incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1); |
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violazione degli articoli 8, paragrafo 4, e 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |