4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/30


Ricorso proposto il 21 gennaio 2022 — Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento

(Causa T-41/22)

(2022/C 148/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Koźmiński, consulente legale, e T. Siemiński, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia [2021/2925(RSP)];

in subordine — in caso di rigetto della domanda di annullamento totale della risoluzione impugnata — annullare parzialmente tale risoluzione, ossia nella parte di cui alla lettera «Y», dal seguente tenore: «considerando che un'organizzazione integralista, Ordo Iuris, strettamente legata alla coalizione di governo, è stata una delle forze propugnatrici delle campagne che minano i diritti umani e la parità di genere in Polonia, inclusi i tentativi di vietare l'aborto, le richieste di ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul e la creazione di “zone libere da LGBTI”; che i valori culturali e religiosi in Polonia sono pertanto utilizzati a torto come ragioni per impedire la piena realizzazione dei diritti delle donne, la loro uguaglianza e il loro diritto di decidere del proprio corpo»;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del Parlamento europeo per l’adozione della risoluzione impugnata a motivo del fatto che l’oggetto della risoluzione non rientra nelle competenze attribuite all’Unione europea dagli Stati membri tramite i Trattati, nonché sullo sviamento di potere consistente nell’uso strumentale della forma giuridica della risoluzione allo scopo di aggirare l’obbligo di modifica dei Trattati al fine di attribuire competenze all'Unione Europea che essa non ha conformemente ai Trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati o delle norme giuridiche connesse alla loro applicazione, ossia sulla violazione dell’articolo 2, TUE, dell’articolo 6, paragrafo 3 TUE, e dell’articolo 10 TFUE, in quanto la risoluzione:

viola i diritti e i beni personali della ricorrente,

è basata su informazioni non verificate ed erronee in relazione alla situazione di fatto e di diritto in Polonia,

contiene un’analisi e un’interpretazione inattendibili del diritto internazionale pubblico per quanto riguarda la questione dell’aborto,

attribuisce ingiustificatamente al divieto di interruzione della gravidanza e alla tutela della vita nella fase prenatale una presunta contraddizione con i valori di cui all’articolo 2 TUE, non considerando il fatto che la questione dell’ammissibilità dell’aborto non è parte della tradizione costituzionale comune degli Stati membri, il che a sua volta:

costituisce una discriminazione nella vita sociale, politica e giuridica nell’Unione europea delle persone favorevoli al divieto dell'aborto e alla protezione della vita umana nella fase prenatale;

viola il principio del rispetto dell’identità nazionale e costituzionale degli Stati membri.