Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2024 – SN / Commissione
(causa T-689/22) ( 1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Aspettativa per motivi personali – Decisione della Commissione che impone restrizioni all'esercizio di un'attività esterna – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento»
1. |
Funzionari – Diritti ed obblighi – Attività esterna – Obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva – Applicabilità ai funzionari in aspettativa per motivi personali – Decisione dell’amministrazione – Obbligo di motivazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Statuto dei funzionari, artt. 12 ter e 40, § 1 bis) (v. punti 36-39) |
2. |
Funzionari – Diritti ed obblighi – Attività esterna – Obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva – Applicabilità ai funzionari in aspettativa per motivi personali – Decisione di concessione dell’autorizzazione da parte dell'amministrazione – Limiti – Funzionario della Direzione Generale della concorrenza presso la Commissione che assiste il suo studio di consulenza legale nei procedimenti e nelle cause della Commissione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Violazione del principio della parità di trattamento a causa della concessione dell'autorizzazione senza restrizione ad altre persone che si sono dimesse dalla Commissione – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 12 ter e 40, § 1 bis) (v. punti 54, 56, 57, 61, 63-66) |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
SN è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 83 del 6.3.2023.